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Operazioni straordinarie

I Nostri Commercialisti ti garantiscono le corrette procedure in caso di cessione d’azienda, trasformazione, fusione, liquidazione, scissione. Le operazioni straordinarie delle società sono quelle operazioni che vengono poste in essere per riordinare, adeguare o razionalizzare la struttura stessa delle società o delle aziende o rami d'azienda per mezzo delle quali le società operano.

Le operazioni straordinarie prese in considerazione sono: la trasformazione, la fusione, la scissione, il conferimento, la cessione e la liquidazione.

Per ognuna di queste operazioni i Nostri Esperti specializzati esamineranno gli aspetti civilistici, fiscali, gli aspetti pratici, operativi ed i riflessi dell'elusione fiscale nelle operazioni straordinarie della società.

TRASFORMAZIONE

La Trasformazione è un'operazione (disciplinata dagli articoli 2498-2500-novies del codice civile), mediante la quale si manifesta un cambiamento fra tipi di società "lucrative", es da società di persone a società di capitali o viceversa (trasformazione omogenea), oppure si assiste ad un cambiamento da società di capitali in altri enti o viceversa (trasformazione eterogenea).Scopo della trasformazione è di poter cambiare l'assetto organizzativo della società esistente in base alle nuove esigenze sopravvenute senza estinguere tale società e crearne una nuova ottenendo anche notevoli vantaggi di carattere fiscale.

FUSIONE

Con la fusione d'azienda si ha la riduzione ad unità dei patrimoni di due o più società e la confluenza dei soci in un'unica struttura organizzativa; le aziende che vi partecipano vengono ad assumere uno stesso soggetto giuridico e continuano la loro attività inserite in un unico complesso produttivo potenziato.

La fusione può essere di due tipi:

  • Fusione propriamente detta o fusione mediante costituzione di una società nuova: con essa si sciolgono tutte le società che partecipano alla fusione ed i loro patrimoni vengono apportati in una società appositamente costituita. Si ha, quindi, l'estinzione legale degli enti che, unendosi, danno vita ad una nuova società, giuridicamente distinta dalle precedenti;
  • Fusione per incorporazione o fusione per incorporamento: con essa una società già esistente incorpora una o più società che perdono in tal modo la loro individualità. Le società assorbite cessano di esistere, la società incorporante continua la propria attività con un capitale sociale e con dimensioni che possono risultare più o meno aumentate a seconda della preesistenza di partecipazioni nelle società fuse.

Dei due casi prospettati il più diffuso è quello della fusione per incorporazione. I motivi di questa preferenza si trovano nel minor costo fiscale, nella maggiore semplicità dell'operazione di assorbimento e nell'opportunità di continuare l'attività con l'organizzazione di una società già nota ed affermata sul mercato e, spesso, con lo stesso nome.

SCISSIONE

La scissione societaria è quell'operazione attraverso la quale il patrimonio di una società viene assegnato a una o più società, anche di nuova costituzione.

Le scissioni societarie si possono essere:

  • TOTALI attraverso il trasferimento dell’intero patrimonio di una società (scissa) a favore di due o più società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione;
  • PARZIALI attraverso il trasferimento di parte del patrimonio di una società (scissa) a favore di una o più società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione.

Nella scissione totale i soci della società scissa ricevono, in sostituzione delle azioni/quote possedute, nuove azioni/quote delle società beneficiarie, mediante un rapporto di concambio che tiene conto dei capitali economici delle società partecipanti alla scissione. Con la scissione totale la società scissa al termine dell'operazione cessa la propria esistenza.

Nella scissione parziale ai soci della società scissa, in sostituzione delle azioni originariamente possedute, vengono assegnate azioni delle società beneficiarie, in base ad un rapporto di concambio che tiene conto dei capitali economici delle società partecipanti alla scissione. Con la scissione parziale la società scissa rimane attiva.

La scissione può essere proporzionale quando a tutti i soci della società scissa vengono assegnate azioni di tutte le società beneficiarie.

La scissione può configurarsi come non proporzionale quando solo ad alcuni dei soci della società scissa vengono attribuite azioni di una o più società beneficiarie.

CONFERIMENTO

L’operazione denominata «conferimento» è altresì indicata con numerosi sinonimi, questo è dovuto al fatto che tale operazione non è stata presa in considerazione dal nostro diritto, che prende in considerazione solo il «conferimento» dei singoli beni.

Per conferimento intendiamo «l’operazione per cui un’azienda oppure un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito vengono conferiti (trasferiti, apportati) ad un ente giuridicamente diverso dall’impresa conferente»; come contropartita l’impresa riceve, non denaro, ma azioni o quote della società cui ha effettuato l’apporto.

Il conferimento è dunque un’operazione mediante la quale si apportano denaro, crediti o altri beni in natura ad una società (di persone o di capitali), sia essa di nuova costituzione o preesistente.

In pratica si scambia l’azienda conferita con una partecipazione nella societàche riceve il conferimento.

Sono coinvolti quindi due distinti soggetti:

  • da una parte il conferente che è la società (o un’impresa individuale) che conferisce la propria azienda o ramo d’azienda in cambio di azioni o quote della società che la riceve;
  • dall’altra parte il conferitario che è la società, già esistente oppure da costituire, che riceve l’azienda o ramo d’azienda che le viene conferito e che, anziché pagare con denaro l’acquisto dell’azienda, assegna al conferente un determinato ammontare di azioni o quote della società conferitaria.

Pertanto, se la società conferitaria è da costituire si avrà che una parte del capitale sarà rappresentato dall’azienda conferita mentre l’altra parte potrà essere formata da apporti in denaro o d altri beni effettuata da altri soci.

Se invece la società conferitaria è già esistente, si dovrà procedere all’aumento del capitale sociale da assegnare al soggetto che apporta l’azienda (società conferente).

In pratica con il conferimento si «stacca» da un’impresa, detta conferente, un complesso aziendale funzionante, complesso che viene apportato ad un’altra azienda, la conferitaria, già costituita o nata a seguito del conferimento stesso.

Generalmente la conferente resta in vita come società finanziaria, gestendo la partecipazione nella società industriale, senza quindi cessare la propria attività come nella scissione.

CESSIONE

La cessione d'azienda o di un ramo d’azienda consiste nel trasferimento del diritto di esercizio di una data azienda (diritto distinto dal titolo sui beni che la compongono) ad altro soggetto economico e/o giuridico; si compie normalmente a seguito di compravendita, successione o donazione e può derivare anche da affitto ai sensi dell'articolo 2562 del codice civile (in quanto ciò che conta è che vi sia l'idoneità dei beni aziendali trasferiti a consentire la prosecuzione dell'attività ceduta) o da usufrutto ai sensi dell'articolo 2561 del codice civile.

Può anche consistere nel trasferimento di quote societarie o azionarie che consentano di fatto la possibilità di esercizio dell'azienda.

A seconda della controprestazione richiesta (conferimento o denaro), la cessione è rilasciata dall'esercente uscente per "apporto" se il patto prevede il conferimento di quote o azioni, ovvero per "vendita" se è stato pattuito un prezzo.

LIQUIDAZIONE

La liquidazione è un'operazione con cui si concludono dei rapporti patrimoniali, ad esempio vendendo un bene. In particolare, la liquidazione dell'attivo (ad esempio in un fallimento) converte in moneta corrente valori quali: bene immobile, lettera di cambio, assegno, merce o altro.

Per estensione si ha una liquidazione quando si vende tutta la merce a prezzi scontati per monetizzare il magazzino o le rimanenze. Altrettanto per la vendita finale delle scorte.

Il pagamento a saldo di una fattura o meglio, dovrebbe essere la chiusura contabile a saldo di una fattura incassata e, quindi, resa liquida con la messa in cassa di valuta corrente. Le operazioni di cessazione provocano la conclusione delle attività aziendali, attraverso la vendita di tutti i beni, la riscossione di tutti i crediti e il pagamento di tutti i debiti; al loro termine l'azienda risulta estinta. Sono dette anche operazioni di liquidazione.

Liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale che si applica ad alcune categorie d’impresa predeterminate dalla legge:

  • imprese bancarie e assicurative;
  • società con partecipazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale;
  • imprese finanziate dal fondo per il finanziamento dell’industria meccanica;
  • società cooperative.

Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.

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