Si è svolta l’audizione del CNDCEC presso le Commissioni Riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera dei Deputati sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE n. 2019/2121, che modifica la direttiva UE n. 2017/1132, per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Il CNDCEC ha espresso un giudizio complessivamente positivo. Per la categoria professionale, rappresentata dal Consigliere nazionale David Moro, i contenuti e le scelte poste alla base dello schema di decreto legislativo sono in gran parte condivisibili, così come la scelta del legislatore di seguire la vigente normativa del codice civile.
Perplessità vengono invece espresse sulle valutazioni delle certificazioni esibite per ottenere il certificato preliminare dell’operazione transfrontaliera.
In particolare, è stato evidenziato come questa operazione possa essere svolta anche dai professionisti iscritti all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e non solo dai revisori legali, come attualmente previsto nello schema di decreto legislative.
I commercialisti vantando in base a una legge dello Stato, ossia l’ordinamento della professione, specifiche competenze nella materia tributaria e aziendale nonché nel diritto societario, sono abilitati a effettuare la verificazione ed ogni indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati; sono abilitati al controllo della documentazione contabile, alla revisione e alla certificazione del bilancio, nonché al rilascio dei visti di conformità, all’asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria e all’esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali.
Del resto, i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili già in base a plurime disposizioni normative certificano, attestano e/o asseverano la sussistenza di presupposti di legge per la realizzazione di rilevanti operazioni, con assunzione di importanti responsabilità sia sotto il profilo civilistico, che sotto il profilo penalistico.
Per questo motivo, secondo Moro sarebbe auspicabile che lo schema di decreto legislativo possa venir modificato prevedendo che la relazione giurata da allegare al certificato preliminare sia rilasciata da un professionista iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, in alternativa al revisore legale.
L’iscrizione all’Albo professionale contribuisce a favorire la nomina di un “esperto” adeguatamente indipendente, tenuto conto, sia degli stringenti obblighi deontologici alla cui osservanza è tenuto il professionista, sia dei rilevanti poteri disciplinari riconosciuti agli Ordini che curano la tenuta degli Albi professionali.
La professionalità dell’iscritto all’Albo, inoltre, viene garantita, sia dal percorso di accesso alla professione, sia dagli obblighi di formazione professionale continua, e attualmente, in alcune evenienze, dagli obblighi di formazione specifica, richiesti per lo svolgimento dell’attività professionale in generale e di specifici incarichi, in particolare.
Nel corso dell’audizione, i commercialisti hanno chiesto anche maggiori indicazioni di dettaglio sui requisiti di indipendenza degli esperti interessati dalle operazioni transfrontaliere.