Vuoi passare alla versione mobile di Rete Commercialisti? Clicca qui!
ENTRA

Richiedi una consulenza gratuita

Se desideri rivolgere un quesito ad un professionista consulta la sua scheda di riferimento.
Registrati per poter estendere la tua richiesta a più commercialisti, selezionandoli per zona e per categoria.

FACILEVELOCEGRATUITO

Cerca per servizio in tutta Italia

Consulenza su passaggio generazionale

I Nostri Professionisti supportano e affiancano l’imprenditore e il successore nel periodo di transizione, individuando i punti di forza/debolezza della società. La legge mette a disposizione dell’imprenditore diversi strumenti per gestire il passaggio generazionale, tra i quali: • Cessione o donazione di partecipazioni • Separazione tra usufrutto e nuda proprietà dell’azienda (o ramo d’azienda) • Holding di famiglia • Cessione d’azienda o ramo d’azienda • Patto di famiglia • Trust CESSIONE O DONAZIONE DI PARTECIPAZIONE Con la cessione si può avere una plusvalenza (maggior valore) su cui pagare le imposte dirette, invece le imposte previste sulle donazioni di partecipazione sono le seguenti : • Coniuge e parenti in linea retta: franchigia per ciascun beneficiario di euro 1.000.000 e tassazione con aliquota del 4% sul valore eccedente (per i beni con valore fino a euro 1.000.000 non si pagano imposte) Per esempio, se il valore del bene oggetto di donazione è pari a euro 1.200.000, l’imposta da pagare sarà pari a euro 8.000 (il 4% di 200.000); • Fratelli e sorelle: franchigia per ciascun beneficiario di euro 100.000 e tassazione con aliquota del 6% sul valore eccedente; • Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea diretta: tassazione con aliquota del 6% sull’intero valore del bene; • Altri soggetti: tassazione con aliquota del 8% sull’intero valore del bene. SEPARAZIONE TRA USUFRUTTO E NUDA PROPRIETÀ DELL’AZIENDA Questa scelta prevede: • o la costituzione del diritto d’usufrutto all’erede, e il mantenimento della nuda proprietà da parte dell’imprenditore • o la cessione della nuda proprietà all’erede, e il mantenimento dell’usufrutto da parte dell’imprenditore HOLDING DI FAMIGLIA Con il termine holding si definisce una società di capitali la cui attività tipica è quella di acquisire e detenere partecipazioni in altre società. Più in particolare, la holding di famiglia si caratterizza per i seguenti aspetti: • i soci sono membri di una stessa famiglia; • il controllo è concentrato nelle mani del fondatore, che conferisce nella holding le proprie partecipazioni detenute nelle società operative, e degli eredi, che acquisiscono quote del capitale della holding; • le partecipazioni detenute consentono di controllare in modo unitario la/le società operativa/e appartenenti allo stesso nucleo familiare CESSIONE D’AZIENDA ( O RAMO D’AZIENDA ) È generalmente finalizzata a permettere ad un terzo la continuazione dell'impresa. L'operazione può riguardare l'intera azienda o più aziende possedute dallo stesso imprenditore, ovvero un solo ramo dell’azienda oggetto di cessione; si compie normalmente a seguito di compravendita, successione o donazione e può derivare anche da affitto ai sensi dell'articolo 2562 del codice civile (in quanto ciò che conta è che vi sia l'idoneità dei beni aziendali trasferiti a consentire la prosecuzione dell'attività ceduta) o da usufrutto ai sensi dell'articolo 61 del codice civile. Può anche consistere nel trasferimento di quote societarie o azionarie che consentano di fatto la possibilità di esercizio dell'azienda. In ogni caso, la cessione risulta essere poco utilizzata ai fini successori in quanto, essendo operazione “realizzativa” (dalla cessione potrebbe emergere una plusvalenza tassabile), è svantaggiosa dal punto di vista fiscale. PATTO DI FAMIGLIA Il patto di famiglia è dunque il contratto – tipico, ossia disciplinato nei suoi contenuti dalla legge - con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, la propria azienda o le proprie partecipazioni societarie a uno o più tra i suoi discendenti. Trattasi di un atto inter vivos, con effetti traslativi immediati dell'azienda, la cui particolare disciplina si discosta vistosamente dalle regole generali successorie. A pena di nullità, il contratto va stipulato nella forma di atto pubblico (art. 768-ter cod. civ.), previsione che tende ad assicurare un consenso tendenzialmente più informato di tutti i partecipanti. I partecipanti al patto, oltre ovviamente all’imprenditore disponente, devono necessariamente essere il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se, al momento della stipulazione del patto, si aprisse la successione dell’imprenditore: art. 768-quater, primo comma cod. civ. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto - ossia tutti coloro che al momento della sottoscrizione del patto sarebbero legittimari rispetto all’imprenditore - con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima o in natura (art. 768-quater, secondo comma cod. civ.). V’è poi una seconda ipotesi, che può essere ricavata analizzando il terzo comma del medesimo articolo da ultimo citato: che il soddisfacimento degli altri legittimari avvenga mediante altri beni assegnati dal disponente stesso. Detti beni in tal caso sono imputati alle quote di legittima loro spettanti. Quanto ricevuto dai contraenti, per disposto di legge (art. 768-quater, ultimo comma cod. civ.), non è soggetto a collazione o a riduzione. TRUST Il trust è uno strumento giuridico che, nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico scopo, permette di strutturare in vario modo "posizioni giuridiche" basate su legami fiduciari. E’ uno strumento molto utile ai fini successori in tutte quelle ipotesi in cui l’imprenditore intenda devolvere i propri beni a soggetti non contemplati dalla legge come eredi o nel caso di successione in gruppi industriali. Si consideri, ad esempio, l’ipotesi in cui un imprenditore detenga il 100% del capitale di una società e abbia moglie e figli. Nel caso di successione con il metodo “classico” si dovrebbe smembrare l’intera società tra i diversi eredi; in tale situazione, potrebbe anche verificarsi che gli eredi, non interessati al prosieguo dell’attività, vendano la società per dividersi i soldi. Costituendo un trust l’imprenditore avrà la certezza che la società non andrà incontro allo smembramento e continuerà l’attività aziendale grazie alla gestione del trustee. In questo caso agli eredi saranno attribuiti i frutti della società.

Ricerca commercialista per

Luogo

Risultati ricerca

Richiedi un preventivo o una consulenza gratuita

Riceverai una proposta personalizzata alle tue esigenze da professionisti che operano nella tua città

Estendi la tua richiesta: proponi il quesito a più professionisti nella tua regione o in tutta Italia

FACILEVELOCEGRATUITO