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Contabilità regimi agevolati
Ogni regime agevolato individuato dal legislatore prevede particolari agevolazioni e/o semplificazioni per i contribuenti che li adottano e propone differenti presupposti di accesso.
I Nostri Esperti potranno seguirti nella scelta del regime più adeguato e monitorare l’evoluzione della tua iniziativa produttiva nel tempo e nello spazio.
Dal 2012 i contribuenti “minimi”, che non hanno i requisiti necessari per accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, possono accedere al regime contabile agevolato sempre se in possesso dei requisiti per essere considerati minimi ex articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 244/2007.Possono accedere al regime contabile agevolato anche i contribuenti che, pur avendo i requisiti per essere “minimi”, hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ex articolo 13 della legge 388/2000 e che fuoriescono per decorrenza dei termini dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; inoltre pur avendo i requisiti per accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità che hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato. Il regime cessa di avere efficacia dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti previsti oppure si verifica una delle condizioni di esclusione e a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.
Chi inizia una nuova attività può beneficiare di un regime fiscale agevolato previsto per le persone fisiche ed imprese familiari che avviano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.
Si applica per il primo periodo d’imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.
REQUISITI:
Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:
- il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un’impresa familiare;
- il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un’altra attività svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
- è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o di ricavi non oltre un determinato ammontare.
Precisamente, i compensi o ricavi attesi devono essere:
- per i lavoratori autonomi, non superiore a 30.987,41 euro;
- per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficiario, deve essere:
- per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi,
- per le imprese aventi ad oggetto altre attività, non superiore a 61.974,83 euro;
Occorre, infine, adempiere regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
I vantaggi :
Per chi sceglie di avvalersi del regime fiscale agevolato, le agevolazioni consistono in:
- riduzione del carico fiscale: infatti, è prevista una tassazione forfetaria del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%.
N.B. L’imposta è sostitutiva solo dell’Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell’acconto annuale dell’imposta sul valore aggiunto). Per le imprese familiari, l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore e si calcola sull’intero reddito d’impresa realizzato. - semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto, infatti, l’esonero dai seguenti obblighi contabili:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell’imposta sul valore aggiunto (Iva);
- liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva;
N.B. Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l’Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l’obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali. - concessione di un credito d’imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che si dotano di computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% del loro costo con il limite massimo di 309,87 euro;
- non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d’acconto;
- assistenza gratuita fornita direttamente dall’Agenzia delle Entrate (Servizio di Tutor): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell’UNICO, liquidazione dei tributi, ecc.).
DURATA E COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE
Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d’imposta in cui ha inizio l’attività e per i due successivi.
I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l’apposito modello:
- in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività;
- entro 30 giorni dalla data di presentazione della citata dichiarazione;
- entro 30 giorni dall’inizio del periodo d’imposta (per i due periodi d’imposta successivi a quello d’inizio)
La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d’imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all’Agenzia delle Entrate anche l’assistenza fiscale nell’adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto Servizio di Tutor).