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Fiscalità internazionale

L’ internazionalizzazione e la globalizzazione dei mercati rende necessario monitorare le tendenze evolutive del diritto tributario internazionale: la conoscenza dei Nostri Professionisti ci consente di fornire ogni forma di valutazione sui profili fiscali del mercato internazionale quali il nuovo modello di società europea o i recenti provvedimenti finalizzati all’emersione di attività detenute all’estero (c.d. ”Scudo fiscale”).

Ai fini delle imposte sul reddito sono considerati non residenti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi comunali per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili), e non hanno, nel territorio dello Stato italiano, né il domicilio, né sede principale di affari e interessi, né la residenza o dimora abituale. Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti. I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, Tuttavia, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999. I cittadini che hanno trasferito la propria residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siano effettivamente ivi residenti, devono essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero, e quindi dimostrare che non hanno in Italia la dimora abituale oppure il complesso dei rapporti riguardanti gli affari e gli interessi.

I Nostri Professionisti esperti nella Fiscalità Internazionale, grazie alle loro specifiche competenze sono in grado di:

  • monitorare le tendenze evolutive del diritto tributario internazionale, nel presupposto che le più significative esperienze dei Paesi occidentali e degli Stati Uniti d’America avrebbero potuto costituire assai verosimilmente modello di riferimento da parte dei competenti organi comunitari nell’attività normativa;
  • favorire, attraverso lo studio e l’interpretazione delle più significative norme nazionali, una maggiore comprensione dei più importanti istituti accolti dal legislatore nazionale nella specifica materia.

Per qualsiasi problematica di natura fiscale internazionale sia nel campo delle imposte dirette sia in quello dell'IVA (applicazione delle convenzioni internazionali in materia di imposte sui redditi, costituzione di branch o filiali di soggetti esteri, gestione delle operazioni di ristrutturazione internazionale e della fiscalità degli expatriates),

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