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IMU, Mini IMU, TARES, TASI e IUC

IMU

L’IMU, “Imposta Municipale propria”, è una nuova imposta comunale introdotta dapprima con gli artt.8, 9 e 14 del D.Lgs.n°23 del 2011, che contiene la disciplina che ha dato origine all’imposta, la cui applicazione è stata successivamente anticipata al 1 gennaio 2012 con l’art.13 del D.L.n°201 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°214.

La nuova imposta sostituisce la vecchia ICI e la componente immobiliare dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute per gli immobili non locati.

La principale novità introdotta con il D.L.n°201 è che la nuova imposta è applicata a tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali e le loro pertinenze.

I soggetti passivi tenuti al pagamento dell’IMU sono il proprietario di immobili o i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

La base imponibile su cui viene calcolata l’IMU è la stessa utilizzata per la vecchia ICI, e corrisponde al valore dell’immobile calcolato ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.n°504 del 30 dicembre 1992, vengono però modificati i moltiplicatori assegnati a ciascuna categoria catastale utilizzabili ai fini del calcolo.

L’aliquota principale da utilizzare per il calcolo è pari allo 0,76%, modificabile dai comuni in aumento o diminuzione sino 0,3 punti percentuali, o fino allo 0,4% per immobili non produttivi di reddito fondiario, posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società o per gli immobili locati.

Alle abitazioni principali e alle loro pertinenze si applica l’aliquota ridotta pari allo 0,4%, modificabile dai comuni in aumento o diminuzione sino 0,2 punti percentuali.

L’aliquota applicata ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2%, modificabile dai comuni in diminuzione fino allo 0,1%.

Sono previste detrazioni per l’abitazione principale, una fissa pari ad € 200,00, ed una che dipende dal numero di figli conviventi di età non superiore a 26 anni nella misura di € 50,00 per ciascun figlio fino ad un massimo di € 400,00.

MINI IMU

Il prossimo 24 gennaio saranno almeno venti milioni gli italiani che si recheranno alla cassa per pagare la Mini Imu.

Ricordiamo che l’imposta deve essere versata se l’immobile è in uno dei Comuni che ha deliberato o confermato nel 2013 un’aliquota Imu sull’abitazione principale superiore a quella standard dello 0,4%.

Quanto si paga

E’ dovuto il 40% della differenza tra l’Imu per l’intero 2013 calcolata in base all’aliquota decisa dal proprio Comune e l’imposta determinata con lo 0,4% di base.

Chi deve pagare e chi no

Devono pagare i proprietari di prime abitazioni classificate nel gruppo catastale A (esclusa la categoria A/10 uffici), nella quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Le due circostanze devono coesistere.

Non devono invece andare alla cassa (pechè dovrebbero averlo già fatto) i proprietari di abitazioni di lusso quelle di categoria A/1 (immobili signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi) anche se utilizzate come abitazione principale.

Casi particolari su prima casa

Se il contribuente utilizza come abitazione principale due appartamenti adiacenti, ma accatastati separatamente, la mini Imu è dovuta solo sull’abitazione su cui nel 2013 si era applicata l’esenzione per la prima casa.

Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, la mini Imu per l’abitazione principale si applica al solo immobile che aveva fruito dell’esenzione nel corso del 2013.

Nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi la mini Imu si applica alle abitazioni di entrambi i coniugi che erano state finora considerate esenti dall’imposta municipale.

Le pertinenze

Ricordiamo che la Mini Imu va calcolata anche per le pertinenze dell’abitazione principale, ossia:

  • un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non vi sia un locale avente le stesse caratteristiche censito unitamente all’abitazione come vano accessorio
  • un’unità immobiliare classificata come C/6 (box o posto auto)
  • un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).
Altri immobili

Dovranno Pagare la Mini Imu anche i proprietari di:

  • abitazione data al coniuge separato o divorziato assegnatario che, anche se non proprietario della ex casa coniugale, ha fruito nel 2013 dell’assimilazione ad abitazione principale a condizione che vi dimori abitualmente e risieda anagraficamente
  • la casa di abitazione, purché non locata, dei soggetti appartenenti alle Forze armate
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dall’imprenditore agricolo o coltivatore diretto. In questo caso il versamento va effettuato se l’aliquota deliberata dal Comune è superiore allo 0,76%.

TARES

La Tariffa Rifiuti e Servizi, che è stata introdotta dal Governo Monti con il Decreto Legge n. 201 del 2011, è la nuova tassa dei rifiuti e dei servizi "indivisibili". Riguarda lo smaltimento e raccolta dei rifiuti e di altri servizi comuni, quali illuminazione e manutenzione stradale, polizia municipale, anagrafe.

La Tares, entrata in vigore il primo Gennaio del 2013, per quest'anno verrà pagata a Dicembre 2013. Fino a tale data si continuerà a pagare la Tarsu le cui scadenze verranno stabilite dai singoli comuni, mediante delibera consiliare, i quali ne dovranno dare comunicazione ai cittadini con almeno un mese di anticipo.

Chi dovrà pagare la Tares

La Tares dovrà essere pagata dai proprietari o occupanti di beni immobili che per la loro destinazione ed uso possono generare rifiuti. Sono esclusi dalla tassazione le aree che non possono produrre rifiuti .Le aree escluse sono le aree scoperte con carattere "pertinenziale" o "accessorie" alle abitazioni private, sono ancora escluse le aree condominiali non detenute o occupate in via esclusiva (vedi art. 1117 del codice civile).

Le categorie più colpite

Saranno particolarmente assoggettati da tale imposta gli immobili commerciali (bar, distributori, alberghi, ristoranti).

Unità immobiliari esenti

Nelle Linee guida ministeriali relative alla TARES non sono soggette al pagamento della stessa:

  • le unità immobiliari "adibite a civili abitazioni" sprovviste di mobili e di allacci alla rete idrica ed elettrica.
  • tutti i fabbricati non utilizzabili perché inagibili, inabitabili, collabenti.

Si fa presente che con sentenza 121/2012 la Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha "sostenuto" che l'attivazione delle utenze non è decisiva ai fini del pagamento della tassa rifiuti. I locali di deposito e magazzini sono soggetti al prelievo anche se non hanno allacci alle reti idriche e elettriche.

Come si determina la Tares

Il calcolo della Tares avviene con modalità simili a quello utilizzato per la TARSU o TIA a cui si aggiunge ad essa la quota relativa ai servizi indivisibili.

La base imponibile rimane, per gli immobili a destinazione ordinaria, la superficie catastale rapportata all'80% (per le categorie D e E è quella dichiarata). Nel caso di civile abitazione priva, in visura catastale, della "superficie catastale", la stessa dovrà essere dichiarata dal proprietario o occupante. Per la determinazione della tariffa si devono conoscere alcuni aspetti quali il numero dei residente, l'uso, la produzione media dei rifiuti ed altri parametri. All''importo così determinato (come precedentemente fatto per la TARSU o TIA) viene aggiunta la tariffa per i servizi indivisibili pari ad € 0,30 per ogni mq. di abitazione.

Quali locali sono assoggettabili ai fini della determinazione della superficie della TARES?

Devono essere conteggiati i locali "coperti", mentre sono esclusi i portici le terrazze ed i balconi. Sono pertanto conteggiabili tutti i locali abitativi ed accessori (taverne, garage) ed i "sottotetti" indipendentemente dall'altezza, se pavimentati e riscaldati.

Quando sarà possibile calcolare la Tares

E' indispensabile attendere i regolamenti comunali per conoscere le eventuali maggiorazioni o esenzioni da applicare e le relative aliquote da applicare. Inoltre, come previsto, la tariffa dei servizi indivisibili potrà essere aumentata fino a € 0,40 dalle amministrazioni comunali a partire dal 2014.

Quali saranno le riduzioni

I singoli Comuni potranno prevedere delle riduzioni di tariffe TARES nella misura massima del 30%. Nel caso in cui il Comune abbia in atto una raccolta differenziata dei rifiuti domestici è ammessa una riduzione proporzionale alla "quota di differenziato". Le riduzioni di tariffa saranno stabilite nei regolamenti Comunali. Ad esempio, sarà possibile avere uno sconto, se l'unità immobiliare è provvista di "compostiera".

TASI

E' la tassa sui servizi indivisibili, per fare un esempio lo sono la manutenzione delle strade o l'illuminazione di una città e va quindi pagata sia per la prima casa, che per la seconda casa. Non sono esenti nemmeno uffici, capannoni o aziende e la scadenza della prima rata è prevista per il 16 gennaio 2014.

Il Calcolo per la Tasi 2014 non è affatto semplice. Per il calcolo va presa la base imponibile della rendita catastale della casa di proprietà e il calcolo andrà fatto su un aliquota del 3,5 per mille che salirà all’ 11,6 per mille sulle seconde case (in aumento quindi sulle vecchie aliquote del 2,5 e 10,6 per mille). Bisogna poi tenere conto di un secondo fattore fondamentale, le detrazioni per fasce sociali meno agiate.

La Tasi può esser pagata in un'unica soluzione o in due rate, ma c'è ancora battaglia tra comuni e Governo, e per porre rimedio al minor gettito che la tassa garantirà rispetto all'Imu, il Governo ha decretato che "sarà concessa per il 2014, esclusivamente allo scopo di deliberare a favore delle famiglie e dei ceti più deboli ulteriori detrazioni rispetto a quelle già previste dalla legge di stabilità, la possibilità di decidere un incremento delle aliquote". Questo aumento può essere compreso tra lo 0,1 e lo 0,8 per mille e andrà suddiviso dai comuni a scelta tra le diverse basi imponibili.

IUC

La nuova imposta è una service tax che, come detto, incamera tre differenti tributi:

  • una parte patrimoniale, corrispondente all’Imu;
  • una parte relativa ai servizi indivisibili, la Tasi;
  • una parte relativa allo smaltimento dei rifiuti, la Tari corrispondente alla vecchia Tares.

Per la componente patrimoniale, che sarà pagata dai proprietari, saranno escluse le prime abitazioni, ad eccezione di quelle considerate di lusso, cioè quelle ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Dovrà quindi essere pagata per le seconde case e per gli immobili aventi destinazione d’uso diversa da quella residenziale, come uffici e negozi.

Inoltre, poiché l’esenzione prima casa si applica ad una sola pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, dovranno pagarla quelle pertinenze che non rientrano in questo caso (ad esempio il secondo box auto, la seconda cantina, ecc.).

La componente relativa alla Tasi sarà pagata per la gestione dei cosiddetti servizi indivisibili, cioè quei servizi come la pubblica illuminazione, l’anagrafe o la manutenzione delle strade che non vengono offerti dai Comuni a domanda individuale.

Questa componente dovrà essere pagata sia dai proprietari che dagli occupanti degli immobili, come gli inquilini. Questi ultimi però dovranno versarne una parte compresa tra il 10% e il 30% del totale.

Infine, la componente relativa alla Tari, che sarà a carico dell'utilizzatore, sarà quella che andrà a sostituire la Tares e servirà per la gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

COME SI CALCOLA L’IMPOSTA UNICA COMUNALE

Per il calcolo dell’Imu sulle seconde case, rimane invariato il meccanismo: la base imponibile a cui applicare l’aliquota del tributo è costituita dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per un parametro, differente a seconda della categoria catastale dell’immobile.

Più nel dettaglio:

  • 160 per i fabbricati del gruppo A (esclusi gli A/10) e delle categorie C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati del gruppo B e delle categorie C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati delle categorie A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati del gruppo D (esclusi i D/5);
  • 55 per i fabbricati della categoria C/1.

L’aliquota di base è pari al 7,6 per mille, ma i Comuni potranno aumentarla o diminuirla fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali.

Per il calcolo della Tasi, la base imponibile è la stessa prevista per l’Imu e l’aliquota di base è pari all’1 per mille di tale valore.

Tale aliquota potrà essere variata dai Comuni al ribasso, fino all’azzeramento della parte di imposta o al rialzo, ma rispettando il vincolo di non superare per il 2014 il valore del 2,5 per mille, né di superare il valore del 10,6 per mille nella somma tra Imu e Tasi.

Le riduzioni sono previste per chi fa un uso minore dell’immobile, ad esempio i proprietari delle case per vacanze, utilizzate solo pochi mesi all’anno, chi trascorre molto tempo all’estero per lavoro o chi vive da solo.

La componente relativa alla Tari potrà essere computata dai Comuni in base ai criteri determinati dal D.P.R. n. 158/99 o secondo il principio chi inquina paga, rapportandola alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti in base all’attività svolta nell’immobile.

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