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Aumenti delle aliquote IMU illegittimi se decisi dopo la scadenza massima fissata per legge per l’approvazione delle delibere comunali, ossia dopo il 30 novembre 2013. Va infatti ritenuto perentorio il termine che emerge dal combinato disposto della legge di stabilità 2013 e dallo stesso decreto Imu per l’adozione dei provvedimenti necessari. È quanto emerge dalla sentenza 366/14, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Calabria, sede di Catanzaro.
È stata considerata fuori tempo massimo la delibera approvata a Lamezia Terme il 2 dicembre, qualche giorno dopo la dead line indicata dalla legge 228/12 (stabilità 2013) e dal decreto legge 102/13, che pure differiva al 30 novembre scorso il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali. Lo stesso collegio dei revisori dei conti esclude che l'incremento dell'aliquota possa avere efficacia nell'annualità di riferimento. Non conta che nella specie l'approvazione del bilancio sia stata assunta a seguito di intimazione-diffida del prefetto di Catanzaro. L'ulteriore periodo di 20 giorni, assegnato dall'ufficio territoriale del governo, riguarda unicamente l'approvazione del bilancio preventivo. Si tratta in particolare di un provvedimento funzionale allo scioglimento d'imperio del Consiglio comunale dell'ente locale in caso di persistenza nell'inadempimento.
Insomma, scatta la decadenza se si supera il termine finale del 30 novembre 2013, per l'approvazione da parte degli enti locali delle aliquote che riguardano l'imposta municipale propria (Imu) per il 2013. Si tratta infatti di una scadenza prestabilita dal legislatore, accompagnata da sanzioni ad hoc, comminate in modo testuale per l'ipotesi di inosservanza.
Nel ricorso accolto dal Tar sull’aumento dell’Imu, i ricorrenti hanno evidenziato l’illegittimità «sotto svariati profili, evidenziando, in particolare, che la citata delibera è stata approvata in violazione della normativa di riferimento, in base alla quale i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali e le relative tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, ma pur sempre entro il termine per l’approvazione del bilancio preventivo».
Una conferma arriva dalla Corte dei conti che con la precedente delibera 263/2007 in relazione a una fattispecie analoga ha stabilito in modo esplicito che l'aumento delle tariffe e delle aliquote decise oltre il termine indicato dalle leggi dello stato, anche se prorogato a seguito dei termini ulteriori concessi dal prefetto per la sola l'approvazione del bilancio di previsione, non hanno valore e, quindi, non possono essere applicate, mentre producono effetto soltanto le tariffe dell'anno precedente.
La sentenza n. 366/14, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Calabria, sede di Catanzaro, che ha accolto il ricorso e le tesi dei ricorrenti, sicuramente fa discutere e apre a scenari del tutto nuovi in merito al possibile rimborso IMU pagato nel 2013 ma anche della mini IMU, la differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile versata dal contribuente, in misura pari al 40%.
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Redazione di Rete Commercialisti