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Guida completa allo Spesometro

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COS’È LO SPESOMETRO?

Con il termine Spesometro si intende la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, imponibili, non imponibili ed esenti effettuate fra soggetti passivi d’imposta. Questo sistema permette all’Amministrazione Finanziaria di verificare e fare prevenzione riguardo tutte le eventuali azioni fraudolente derivanti da operazioni di vendita tra più soggetti che hanno il fine di eludere il pagamento dell’Iva. Consente quindi, all’erario di monitorare le spese dei cittadini e attivare gli accertamenti fiscali sui potenziali evasori. In poche parole, nel caso in cui un individuo abbia sostenuto acquisti sproporzionati al reddito dichiarato, diventerebbe subito soggetto a eventuali controlli fiscali.

 

LE NUOVE SCADENZE

Le nuove scadenze previste per lo Spesometro 2014 sono due:

-          10 aprile per la comunicazione dei contribuenti mensili;

-          21 aprile per tutti gli altri contribuenti.

Le scadenze dovranno essere confermate dall’Agenzia delle Entrate, che potrebbe decidere anche di seguire la strada, molto battuta lo scorso anno, della proroga.

 

SOGGETTI OBBLIGATI ALLO SPESOMETRO

I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tutti i Fornitori e Clienti che hanno compiuto nel corso del 2012 operazioni ai fini dell’Iva pari a o superiori a 3.000, in quanto soggetti passivi di Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi sul territorio italiano.

-          Soggetti obbligati alla comunicazione:

-          Società di persone.

-          Società di fatto che esercitano attività commerciale.

-          Società di capitali.

-          Società consortili.

-          Società cooperative e di mutua assicurazione Imprese individuali.

-          Esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata.

-          Imprese familiari ed aziende coniugali.

-          Imprese agricole di cui all’art. 2135 del C.c.

-          Enti privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale.

-          Società estere rappresentate in Italia.

-          Stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

-          Soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA.

-          Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti.

-          Esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive.

-          Curatori fallimentari e commissari liquidatori.

-          Contribuenti in regime di contabilità semplificata ma non in regime dei Minimi.

-          A partire dallo spesometro 2014, per effetto della Legge di Stabilità 2014, sono obbligati alla comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA mediante modello polivalente i Piccoli produttori agricoli, anche se non superano i 7 mila euro di vendite l’anno.

-          Associazioni e Enti associative sportive dilettantistiche: che pur avvalendosi del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge 398/91 sono tenute alla comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali.

 

SOGGETTI ESCLUSI DALLO SPESOMETRO 2014:

-          Contribuenti Regime dei Minimi

-          Enti non commerciali (per le operazioni commerciali o agricole).

-          i Non residenti con stabile organizzazione in Italia.

-          Curatori fallimentari e i Commissari liquidatori.

-          Contribuenti in regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della Legge 388/2000).

-          Pubblica Amministrazione: esonerata dall'obbligo per la comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA anno 2012 e 2013. Obbligo inizia dal 1 genanio 2014.

 

 

COSA COMUNICARE CON LO SPESOMETRO

Il modello da utilizzare per l’invio della comunicazione è il “Modello di Comunicazione Polivalente” ed e il medesimo di quello relativo allo scorso anno. Nella comunicazione annuale andranno quindi indicate:

a)      tutte le operazioni attive e passive per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, a prescindere dal loro importo. Per le operazioni non soggette all’obbligo di emissione della fattura la comunicazione ha invece per oggetto le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA. Rispetto allo scorso anno, nella comunicazione polivalente occorre includere anche le cessioni e le prestazioni carenti del requisito di territoralità (articolo 7 e seguenti Dpr 633/72) per le quali, dal 1° gennaio 2013 è scattato l’obbligo di fatturazione e concorso alla formazione del volume d’affari (salvo non siano già comprese negli elenchi Intrastat);

b)      Le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte dei commercianti al minuto e dalle agenzie di viaggio, di importo pari o superiore a 1.000 euro.

 

COSA NON SI DEVE COMUNICARE NELLO SPESOMETRO

Queste, invece,  sono le operazioni che non vanno incluse nelle informazioni sullo Spesometro all’Agenzia delle Entrate:

- le importazioni;

- le esportazioni “dirette” di cui all’art. 38 comm. l lett. a) e b) del DPR 633/72, comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione (vanno invece comunicate le cessioni interne delle triangolazioni comunitarie, non imponibili IVA ai sensi dell”art. 58 del DL 331/93);

- le operazioni intracomunitarie, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini TRASTAT;

- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del DPR 605/73 o di altre disposizioni (es. contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili);

- tutte le operazioni non rilevanti ai fini Iva in quanto carenti del presupposto oggettivo o soggettivo (escluse o fuori campo ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 15 Dpr 633/72);

- le operazioni nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, di importo pari o superiore a 3.600 euro, non documentate da fattura, qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

 

COSA INDICARE NELLO SPESOMETRO?

Per ogni operazione rilevante ai fini IVA, i soggetti interessati dall’obbligo di comunicazione dello Spesometro devono indicare:

-          N° partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente

-          Importo delle operazioni effettuate, con la relativa imponibile e imposta, oppure, andrà specificato che si tratta di operazioni non imponibili o esenti

-          Per le operazioni per le quali non c’è obbligo di fattura, vanno riportati i corrispettivi comprensivi dell’IVA applicata

-          Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati:

a)      per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all’estero

b)      per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale.

 

COMUNICAZIONE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA SPESOMETRO

 

Fatture con Soggetti privati

Se le operazioni vengono effettuate con soggetti privati, il codice fiscale deve essere formalmente corretto, pena l’inamissibilità della comunicazione. Vanno escluse tutte le operazioni effettuate nei confronti di privati anche sopra la soglia limite se il relativo pagamento avvenga mediante moneta elettronica, ossia, carta di credito, debito o prepagate in quanto si tratta di operazioni tracciabili.

 

Fatture reverse charge

L’obbligo di comunicazione sussiste per le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge, ove, l’Iva non compare in fattura poiché è assolta dal committente, se l’importo supera i € 3.000. In tutti i casi in cui l’intestatario dei documenti ai fini IVA è diverso dal reale fornitore, occorre indicare il nominativo effettivo.

 

Fatture di leasing e Noleggio Auto

Gli operatori finanziari che utilizzano contratti di beni in leasing o a noleggio sono obbligati ad inviare la comunicazione per lo Spesometro con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima. Sono esonerati dall’obbligo invece i prestatori, in quanto le operazioni da loro effettuate sono oggetto di monitoraggio all’Agenzia ai sensi dell’art. 7, del D.P.R. n. 6.

 

Fatture con sconto

Nel caso di fatture emesse con sconto condizionato, finanziario o per pronta cassa, l’operazione da dichiarare sarà data dall’ammontare effettivamente incassato dal cedente o dal prestatore e, dunque, quello al netto dello sconto, nel caso di pagamento nei termini previsti, oppure quello lordo, se il pagamento avviene successivamente o, comunque, non è ancora avvenuto a tale data.

 

Fattura cointestata

La fattura cointestata deve essere comunicata da ognuno dei cointestatari, nel caso in cui la quota di ognuno sia inferiore ai 3.000 euro dovrà essere indicata la modalità di pagamento “importo frazionato”.

Fatture ricevute contribuenti minimi

I contribuenti minimi sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni Iva ma tale esclusione può venire meno se nel corso dell’anno si conseguono ricavi o compensi superiori a € 30.000, si effettuano cessioni all’esportazione, si sostengono spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, o, se si superano le soglie consentite per l’acquisto di beni strumentali. In tali casi il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime fiscale semplificato.

 

Spesometro e i Medici Convenzionati SSN

Le prestazioni rese da Medici e pediatri convenzionati col S.S.N. sono oggetto di comunicazione, poiché trattandosi di operazioni esenti da I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72 per le quali non è previsto il pagamento sono comunque soggette alla normativa Iva e quindi devono rientrare nel c.d. spesometro in quanto operazioni rilevanti ai fini Iva.

Mentre le prestazioni professionali rese da medico non convenzionato devono essere inserite nel modello se vi è il raggiungimento della soglia limite dei 3.000 euro per singola operazione.

 

COME COMPILARE LO SPESOMETRO

Esistono due modalità distinte di compilazione dello Spesometro, ciascuna di esse vincolante per il periodo d’imposta:

-     modalità analitica, cioè relativa ai i totali per ciascuna operazione posta in essere sia essa attiva o passiva

-     modalità aggregata, sui totali delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate con una stessa controparte, distinte per tipologia, con la sola eccezione delle operazioni di noleggio e leasing. Vengono altresì escluse le note di variazione ex art. 26, DPR 633/72. Tuttavia, l’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la sola comunicazione relativa ad acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli e acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo che dovranno sempre essere comunicate in forma analitica.

 

L'AUTOFATTURA CON L'ESTERO VA SEGNALATA

L'autofattura con i soggetti esteri entra nello Spesometro. Uno dei chiarimenti forniti dalle Faq pubblicate nel sito dell'agenzia delle Entrate, con cui è stata data risposta ad alcuni dei dubbi sollevati in merito alla corretta compilazione della comunicazione, è che in presenza di operazioni con soggetti non residenti in cui deve essere emessa l'autofattura da parte del cessionario o committente stabilito nel territorio dello Stato, tale autofattura andrà evidenziata, attraverso la barratura della apposita casella, all'interno del quadro FE (fatture emesse) e andrà inserita, alternativamente, all'interno del quadro FR (fatture ricevute), nel caso in cui sia impossibile identificare la controparte estera, o all'interno del quadro SE (acquisti di servizi da non residenti), nel caso in cui sia, invece, possibile identificare la controparte.

Unica eccezione era rappresentata dai servizi generici (articolo 7-ter del Dpr 633/1972) prestati da soggetti passivi d'imposta comunitari, che soggiacevano alla diversa regola della integrazione della fattura, così come avviene per gli acquisti intracomunitari, regola che dal 1° gennaio 2013 è stata estesa a tutti i servizi e a tutte le cessioni, sempre effettuate nel territorio nazionale, da soggetti passivi europei.

Mentre, quindi, le prestazioni di servizi generiche effettuate da un soggetto comunitario, oggetto di integrazione contabile (reverse charge) da parte del soggetto nazionale, non vanno indicate all'interno dello spesometro in quanto solitamente inserite nel modello intrastat servizi, per tutte le atre operazioni, oggetto, dunque, di autofatturazione, vige la regola del loro inserimento nella comunicazione in scadenza.

In questo caso, se il cessionario o committente è in possesso di un documento del soggetto cedente o prestatore da cui poter evincere i suoi dati, da inserire nel quadro SE dello spesometro, tra cui, per le persone non fisiche, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, l'indirizzo e il codice identificativo Iva, è in questo quadro che andrà indicato il documento, mentre nel caso contrario, ove, cioè, non fosse possibile individuare tutti i dati del cedente o prestatore, si dovrà utilizzare il quadro FR, barrando l'apposita casella.

 

COME INVIARE LA COMUNICAZIONE

La comunicazione deve essere effettuata per via telematica, direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati.

Per la scadenza del 10 e 22 aprile 2014 dello Spesometro la procedura di invio è correlata al software messo a disposizione sul portale dell'Agenzia delle Entrate. Per i meno pratici nell'uso del PC precisiamo che l'eventuale avviso di protezione del Windows che potrebbe verificarsi durante l'avvio del software non è nulla di allarmante e basta cliccare su Esegui per proseguire. Il software per compilare lo Spesometro 2014 disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate può essere utilizzato dopo la registrazione ai servizi telematici. Ricordiamo che l'utilizzo di questo specifico software per la compilazione dello Spesometro, e non di altri, non è in realtà obbligatorio; in caso si utilizzino altri programmi, tuttavia, "è necessario verificare la coerenza dei dati con le istruzioni fornite dall’Agenzia, utilizzando la procedura di controllo che segnala immediatamente eventuali difformità".

La procedura di controllo può essere effettuata sempre online attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate.

 

QUALI SONO LE SANZIONI VIGENTI

Trattandosi di una comunicazione, e non di una dichiarazione, la regola generale, sottolineano gli esperti, rimane quella all’art. 11, Dlgs. 471/97 e cioè in caso di dati incompleti o errati, o per il mancato invio entro i termini stabiliti l’ammontare della sanzione varia da 258 a 2.065 euro.

Le Faq, comunque, hanno specificato che “tenuto conto del carattere di novità degli adempimenti in esame ed in considerazione della complessità tecnica connessa alla predisposizione di specifici strumenti informatici necessari per la gestione di tali novità si ritiene che, in sede di prima applicazione, i soggetti interessati incontrino obiettive difficoltà che non permettono gli adempimenti comunicativi nei termini ordinariamente previsti.”

N.B

Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni e ritardi di sanare la propria posizione debitoria con il Fisco ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso Spesometro che prevede la riduzione ad un terzo della sanzione irrogata pari ad un minimo di Euro 86. In tal caso, si dovrà compilare il modello F24, inserendo come codice tributo 8911.

È consentito, al contempo, la possibilità di sanare la posizione inviando una dichiarazione integrativa e sostitutiva che vada a correzione di quella originariamente originariamente trasmessa, nello specifico “è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati“.

 

SPESOMETRO E REDDITOMETRO: DIFFERENZE

-          Lo Spesometro è uno strumento di lotta all’evasione fiscale e di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, introdotto dal Governo al fine di vigilare e prevenire tutte le azioni fraudolente nell’ambito delle operazioni IVA, come le false fatturazioni a tutte quelle operazioni di vendita tra più soggetti che simulano cessioni di beni e servizi comprese l’esportazioni intracomunitarie, il tutto finalizzato all’elusione del pagamento dell’Iva in modo che tali operazioni non vadano a comparire e "pesare" sul reddito dell’impresa o dei soggetti coinvolti.

 

-          Il Redditometro è invece uno strumento ad hoc per confrontare sulla base di campioni standard di cittadini, distinti per nucleo familiare e area geografica il reddito o meglio la distanza (scostamento alto, medio e basso rischio) tra il reddito dichiarato da un contribuente X rispetto a quello stimato e ipotizzato dal Governo su 100 voci di spesa racchiuse in 7 macro categorie che vanno dalle auto, agli acqusiti, palestra, tasse universitarie, attraverso le quale il Fisco cerca di stimare il reddito presunto. Il contribuente, qualora si distacchi troppo dai coefficienti stimati viene invitato al contraddittorio per giustificare le spese effettuate e il reddito dichiarato.

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Redazione di Rete Commercialisti