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Incentivi fiscali e detrazioni nelle dichiarazioni dei redditi per chi investe in startup innovative: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto del Ministero del Tesoro e del Ministero dello Sviluppo Economico che prevede importanti agevolazioni previsti dal Dl179/2012, per chi investe in startup innovative negli anni fiscali 2013, 2014, 2015 e, a seguito dell’estensione compiuta con la L. 99/2013 di conversione del DL Lavoro, nel 2016.
A usufruire delle agevolazioni saranno i soggetti passivi Irpef e soggetti passivi di Ires che effettuano un investimento agevolato. L’ “investimento agevolato” è definito dallo stesso decreto ministeriale, e riguarda i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative, nonché gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr). Il beneficio è riconosciuto sia in sede di costituzione di una nuova impresa, sia in ipotesi di incremento del capitale sociale di una già esistente.
Il decreto appena pubblicato in Gazzetta è l’ultima parte di tutto quanto previsto già dall’allora Decreto Crescita e si rivolge alle imprese. Per loro, gli incentivi sono sia per persone fisiche che non e le detrazioni sull’imponibile sono notevoli. Per le persone fisiche la detrazione dall’imposta lorda sui redditi è pari al 19% della somma investita nelle startup innovative fino a un importo massimo di 500 mila euro. I soggetti passivi Ires hanno, invece, diritto a una deduzione del reddito imponibile pari al 20% delle somme conferite, per un importo massimo non superiore a 1,8 milioni di euro. Le percentuali sono elevabili, rispettivamente al 25% e al 27% in presenza di start up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (i relativi codici Ateco sono elencati nel decreto). Per le società la deduzione dal reddito imponibile è invece pari al 20% della somma investita nel capitale sociale delle startup, nei limiti di un importo massimo pari a 1,8 milioni di euro.
Gli investimenti indiretti sono validi solo se avvengono attraverso intermediari (società di capitali o Oicr) che detengano azioni o quote di start up innovative par almeno al 70% del valore complessivo degli investimenti risultanti dal rendiconto di gestione (per gli Oicr), ovvero del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie (per le altre società di capitale).
Il soggetto che vuole beneficiare dell’investimento agevolato deve prestare importante attenzione al settore di riferimento e allo status finanziario dell’impresa destinataria, in quanto sono escluse le aziende che operano nel settore delle costruzioni navali, dell’acciaio e del carbone, nonché le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria vigente.
In caso di:
- cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni prima del decorso dell’arco temporale minimo richiesto dalla norma (due anni)
- riduzione del capitale
- ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissioni delle azioni o quote delle start up o delle società che investono in modo prevalente in esse
si va in corso alla decadenza immediata dei benefici.
I beneficiari delle agevolazioni devono dimostrare, con apposita documentazione, che gli investimenti effettuati riguardino società che possiedono e sono in grado di mantenere nel tempo la qualifica di start up innovativa. È necessario conservare la copia del certificato d’iscrizione della start up nella sezione alla sezione speciale del registro del imprese; la certificazione che attesti il rispetto del limite di investimento di 2.500.000 euro; una copia del piano di investimento della società innovativa (con informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività, sui relativi prodotti, sulle previsioni di vendite), nonché per le start up a vocazione sociale, l’autocertificazione rilasciata dalle stesse attestante l’oggetto delle attività.
Uno degli aspetti più rilevanti di questo decreto sta nel fatto che è retroattivo, vale cioè per l’anno fiscale già chiuso, il 2013, per il 2014 e il 2015.
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Redazione di Rete Commercialisti