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Il Professionista non è responsabile per il committente

Burocrazia 

La Commissione tributaria Provinciale di Sondrio con la sentenza 27/03/2013 ha precisato che il professionista che ha percepito il compenso al netto della ritenuta d’acconto del 20% operata ma non versata dal committente è legittimato a detrarla non potendo «pagare due volte, e certamente non per sua colpa», l’imposta dovuta.

Il contribuente ha agito nel rispetto della norma di legge che impone, nel caso di corrispettivo a favore di lavoratori autonomi, obbligo di ritenuta e obbligo di versamento in capo al sostituto, in sostanza a colui che paga; non avendo ricevuto per tempo la “certificazione” dell’avvenuto versamento da parte del sostituto egli ha dimostrato a posteriori, in giudizio, di aver agito secondo il dettato della specifica circolare”, questo un passo della sentenza 27/03/2013 emessa il 15 luglio del 2013 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio cui si era appellato un contribuente/commercialista.

L'amministrazione finanziaria aveva iscritto a ruolo, dopo un controllo formale (articolo 36-ter del Dpr 600/1973), l'importo della ritenuta perché non risultava versata dal sostituto d'imposta. A fondamento della pretesa era stata sostenuta la vigenza della «totale solidarietà per il pagamento tra sostituito e sostituto». Il contribuente (un commercialista) ha prodotto in contenzioso la documentazione sull'assoggettamento a ritenuta del compenso e la Ctp gli ha dato ragione «per giustizia sostanziale».
Sul versante normativo, l'articolo 22 del Tuir consente la detrazione dall'imposta delle ritenute d'acconto «operate» e l'articolo 36-ter prevede la possibilità di escludere lo scomputo se le ritenute non risultano dalle dichiarazioni o dalle certificazioni dei sostituti d'imposta. Poiché tali disposizioni non pongono come condizione il versamento delle ritenute, la risoluzione 68/E/2009 ha affermato che se il contribuente non riceve la certificazione del sostituto può comunque scomputare le ritenute subite esibendo la fattura e la documentazione bancaria nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata. Il Fisco si è, quindi, concentrato solo sul l'idoneità della prova sull'effettuazione della ritenuta.
Le sentenze 10082/2003, 14033/2006, 8316/2009, 24962/2010 e 23121/2013 della Cassazione hanno, invece, subordinato lo scomputo delle ritenute all'effettivo versamento, perché anche il sostituito sarebbe originariamente obbligato solidale al pagamento dell'imposta, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto.
L'articolo 35 del Dpr 602/1973 limita, però, la responsabilità solidale del sostituito alle ritenute a titolo d'imposta non «effettuate né versate». La richiesta di versamento dell'importo già "trattenuto" provocherebbe una duplicazione impositiva, evitabile solo con un'azione esercitabile in sede civile con mezzi meno rapidi ed efficaci di quelli a disposizione dell'Agenzia per richiedere le ritenute direttamente al sostituto.

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Redazione di Rete Commercialisti