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Mentre l'Inail, con la circolare 16, informa che per i tirocini che comportano la partecipazione alle lavorazioni si devono applicare i tassi di premio specifici di tali attività, viene lasciata invariata la situazione per chi effettua un periodo di pratica per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A patto, però di rispettare alcune condizioni.
L'Inail tiene conto che il praticantato è gratuito e non genera un rapporto di lavoro vero e proprio, anche se ci sono dei rimborsi spese forfettari. In tale situazione, quindi, il professionista non deve versare i premi per la copertura contro gli infortuni. L'obbligo scatta però se il praticante oltre a svolgere attività presso lo studio partecipa a corsi di formazione professionale che lo espone a un rischio specifico connesso al lavoro. In questo caso l'obbligo di assicurazione è a carico di chi cura i corsi. La copertura deve essere garantita anche quando oltre all'attività in studio il praticante esegue lavorazioni rischiose nell'ambito di un rapporto di lavoro parasubordinato o subordinato per conto del professionista o, ancora, quando ricorrono le condizioni oggettive e soggettive previste dall'articolo 1 del Dpr 1124/1965 e dal Dlgs 38/200 che riguardano attività specifiche quali la realizzazione di opere edili, collaudo macchine, trasporto, scavi.
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Redazione di Rete Commercialisti