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Sabatini-bis: aiuti anche per arredi, climatizzatori e impianti fotovoltaici

Finanziamenti 

Il Ministero dello Sviluppo economico e Agenzia delle Entrate hanno aggiornato sul proprio sito le FAQ relative alla c.d. Sabatini bis, che prevede la possibilità di concedere alle Pmi finanziamenti agevolati finalizzati all’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di nuovi macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, e investimenti in hardware, software e tecnologie digitali, fornendo chiarimenti sulla presentazione delle domande, i soggetti e le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo.

Ammissibili alle agevolazioni della Sabatini-bis anche gli impianti e le apparecchiature di riscaldamento e condizionamento comprese le relative opere murarie per le installazioni. Al contrario non sono ammissibili l’impianto elettrico e l’impianto idraulico in quanto non hanno la loro autonoma funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso, e sono iscrivibili come adattamento locali tra “altre immobilizzazioni immateriali”.

Tra le spese rientrano anche gli arredi e le attrezzature in quanto classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile e purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa e ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

Inoltre i tecnici del MISE hanno fatto chiarezza sul Sabatini-bis per quanto riguarda il fotovoltaico, scrivendo che “un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di “impianti”, come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567).”

Sono agevolabili esclusivamente i beni nuovi di fabbrica e dunque non possono rientrare nell’agevolazioni e i beni che il fornitore ha portato in fiera “ad uso mostra”. L’acquisizione da parte di un investitore indipendente dagli attivi, direttamente connessi a un’attività produttiva chiusa o a rischio di chiusura è una delle tipologie di investimento previste dal regolamento 800/2008, ma nel caso di specie può rientrare nelle spese ammissibili esclusivamente l’acquisto di beni strumentali nuovi di fabbrica funzionali a completare la riattivazione in questione.

Sono ammesse all'agevolazione micro, piccole e medie imprese (Pmi) di tutti i settori produttivi, compresi agricoltura e pesca mentre restano esclusi i settori e cioè dell’industria carboniera, delle attività finanziarie e assicurative, della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei suoi derivati.

Per essere ammesse alle misure, le Pmi devono avere sede operativa in Italia; essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non aver ricevuto e non rimborsato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; non essere in condizioni di difficoltà.

 

MODALITÁ DI COMPILAZIONE E DI INVIO DELLA DOMANDA

 

Per quanto riguarda le modalità di compilazione e invio, il Ministero precisa che la domanda deve avere il bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca; deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e utilizzando i moduli che verranno pubblicati sul sito internet del Ministero; deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore mediante firma digitale; mentre sui tempi, deve essere presentata, a partire dalle 9 del 31 marzo 2014, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni. I tecnici del Ministero in merito al fondo di garanzia Pmi sottolineano  che l’impresa, in sede di presentazione dell’istanza di agevolazione alla banca o intermediario finanziario, può chiedere alle stesse di valutare la possibilità di attivare, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa, la garanzia del fondo in relazione al finanziamento richiesto. Come eccezione alla regola generale suddetta le “Pmi femminili” ( società cooperative di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; imprese individuali gestite da donne) e le Pmi ubicate nelle regioni convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) possono presentare richiesta di garanzia direttamente al gestore del fondo (Banca del mezzogiorno-Mediocredito centrale). Il gestore effettua l’istruttoria della richiesta e, nel caso di accoglimento, rilascia in favore dell’impresa una “prenotazione di garanzia”. Ricevuta la prenotazione della garanzia, l’impresa può recarsi presso una banca/intermediario finanziario o confidi che dovrà presentare richiesta di conferma della garanzia entro tre mesi dalla comunicazione della medesima prenotazione.

Alla disposizione legislativa è stata data attuazione con il successivo D.M. 27/11/2013 e con la Circolare 10/02/2014, n. 4567, la quale ha definito in particolare i termini e modalità per la presentazione delle domande, che, si ricorda, può avvenire a partire dalle ore 9.00 del 31/03/2014.

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Redazione di Rete Commercialisti