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L'intervento, nel solo grado di appello, di un soggetto che avrebbe dovuto parteciapere anche al giudizio di primo grado non comporta necessariamente la rimessione della causa dinanzi al giudice provinciale; ciò nel caso in cui l'intervenuto accetti la causa nello stato in cui si trova, eliminando la propria manifestazione di volontà la relativa irregolarità processuale. Questa è l'analisi svolta dal Ctr di Roma nella sentenza n.819/10/2014 dello scorso 12 Febbraio. Il giudice richiama in tal senso delle pronunce di cassazione e i principi sulla ragionevole durata del processo, censurando comportamenti giudiziari che "siano d'ostacolo a una sollecita definizione della controversia, fra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e in particolare dal rispetto effettivo del principio del contardditorio"
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Redazione di Rete Commercialisti