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Detrazioni Irpef del 19% per un massimo di 500 mila euro per le persone fisiche per i conferimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta nelle start up innovative. Deduzione Ires al 20% per conferimenti fino a 1.800.000 euro. Queste due novità sono contenute nel decreto interministeriale dei dicasteri dell’economia e dello sviluppo economico nella sua versione definitiva, che è ora alla registrazione della Corte dei Conti e in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pubblicazione attesa nei prossimi giorni. Il testo attua l’art. 29 del decreto legge 179/2012 (decreto sviluppo 2.0), convertito dalla legge 221/2012, concernente gli incentivi fiscali per gli investimenti in start up innovative.
L’agevolazione è applicabile solo ai conferimenti in denaro nel capitale e nelle riserve di sovrapprezzo di società di nuova costituzione che operano in determinati comparti (codice ATECO 2007 – tabella in allegato) e alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione o agli investimenti in quote di organismi di investimento collettivo del risparmio. Gli apporti rilevano nel periodo d’imposta nel quale viene eseguita l’iscrizione al registro delle imprese dell’atto costitutivo, della delibera di aumento del capitale o dell’attestazione dell’avvenuto aumento a cura degli amministratori.
Le detrazioni spettano sia alle persone fisiche sia ai soggetti collettivi nelle misure distinte del 19% su un conferimento massimo di 500 mila euro (Irpef) o del 20% su un apporto massimo di 1.800.000 euro (Ires), per ciascun periodo d’imposta, con possibilità di riporto nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, se la deduzione è superiore al reddito complessivo dichiarato; in presenza di un’opzione per il regime di trasparenza fiscale, l’eccedenza è ammessa in deduzione di ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.
Inoltre per gli investimenti eseguiti in start up a forte vocazione sociale, le deduzioni appena indicate sono incrementate, rispettivamente al 25 e al 27%, ferma restando l’applicazione delle ulteriori disposizioni. È necessario, al fine di beneficiare dell’agevolazione fiscale, ottenere e conservare una certificazione attestante che l’ammontare complessivo dei conferimenti non siano superiori a 2.500.000 euro, un piano di investimento con l’indicazione dettagliata di dati e notizie inerenti all’attività e i prodotti sviluppati e, in presenza di attività con impatto sociale, un’ulteriore certificazione che attesti detta qualità.
Le agevolazioni decadono se, entro due anni dall’investimento, avviene una cessione anche parziale delle partecipazioni ricevute, viene eseguita una riduzione del capitale o l’assegnazione di riserve o altri fondi costituiti con i sovrapprezzi, si realizzi il recesso o l’esclusione degli investitori conferenti o si perdano i requisiti indicati dal comma 2, art. 25, dl 179/2012.
Non si considerano cause di decadenza, al contrario, il trasferimento a titolo gratuito (donazioni) o a causa di morte (successione) del contribuente e la perdita dei requisiti relativi alla scadenza dei quattro anni dalla costituzione o del diverso termine normativamente previsto.
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Redazione di Rete Commercialisti