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Aree scoperte esenti dalla Tasi

Fisco e Tributi 

Le aree scoperte non pagano più la Tasi. Questo è quanto prevede l’articolo 5 dello schema di dl sulla finanza locale, con il quale il legislatore ha rimediato all’errore commesso nella legge di Stabilità, che assoggettava l’imposta anche sulle aree scoperte.

Sono soggetti al tributo sui servizi comunali indivisibili (Tasi) solo i fabbricati, comprese le abitazioni principali e le aree edificabili.

Esclusi dall’imposta i terreni agricoli, e i titolari degli immobili che sono esonerati dal pagamento dell’Imu.

Ai comuni, inoltre, per il 2014 viene consentito di maggiorare dello 0,8 per mille l'aliquota massima (2,5 per mille) stabilita dalla legge, purché concedano per le unità immobiliari destinate a abitazione principale e assimilate detrazioni o qualsiasi altro trattamento agevolato che consenta di ridurre il carico fi scale, così come previsto per l'imposta municipale. Sono alcune delle novità contenute negli articoli 1 e 2 del dl sulla finanza locale.

È evidente che quindi, il legislatore dovesse fare chiarezza sulla confusione creata con la legge di Stabilità, in quanto era impossibile assoggettare al nuovo tributo sui servizi locali indivisibili (Tasi) le aree scoperte, essendo queste prive di rendita. Infatti il dl sulla finanza locale abroga il comma 670 che esonera le aree pertinenziali di locali tassabili, non operative, e quelle condominiali a meno che non siano occupate in via esclusiva. È l’effetto consequenziale dell’esclusione dall’imposizione delle aree scoperte. Del resto per le aree scoperte cosiddette operative, per i locali in multiproprietà, i centri commerciali integrati e via dicendo, i criteri per calcolare la Tari sono la superficie dell’immobile e la tariffa deliberata dal comune.

Il calcolo di quanto versare per la Tasi, parte, come per l’Imu, dalla rendita catastale, che deve essere rivalutata del 5% e moltiplicare poi il risultato per il coefficiente del proprio immobile, per esempio 160 coefficiente delle abitazioni. Bisognerà poi applicare sul valore catastale l’aliquota stabilita dal proprio Comune di residenza, e le eventuali detrazioni previste su base locale. All’imposta sui servizi sono soggetti anche gli immobili adibiti a prima casa. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, aree scoperte e edificabili. Qualora vi siano più possessori o detentori, tutti sono tenuti in solido all’adempimento dell’obbligazione tributaria. In base a quanto stabilito dal comma 672, se è stato stipulato un contrato di locazione finanziaria il tributo è dovuto dal locatario a partire dalla data della stipula del contratto e per tutta la sua durata. La norma poi precisa che per durata di contratto si intende il periodo che va dalla data di stipula a quella di riconsegna del bene al locatore, che deve essere comprovata da un apposito verbale.

La possibilità per i Comuni di aumentare l’aliquota dello 0,8% fino all’11,4 per mille (somma Imu+Tasi) porterà sicuramente molti sindaci ad alzarla su seconde case, negozi e imprese e, per esempio, a pagare di più saranno le grandi città come Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli.

Secondo alcuni calcoli, i più colpiti saranno, infatti, i proprietari di immobili in Lombardia, Lazio e Veneto. I primi saranno chiamati a versare 660 milioni, i secondi 480 milioni e i terzi 354 milioni di euro. Le Regioni, invece, dove la Tasi peserà di meno sono la Basilicata (23 milioni di euro), il Molise (17 milioni di euro) e la Valle d’Aosta (14 milioni di euro).

I Comuni dovranno ancora stabilire le date di pagamento della Tasi, fissando probabilmente due termini a scadenza semestrale, ma ci sarà possibilità di pagare in un’unica soluzione il 16 giugno.

Un'attenzione particolare deve essere rivolta ai contribuenti meno abbienti, che hanno una ridotta capacità contributiva misurata anche attraverso l'Isee. Le amministrazioni locali hanno la facoltà di stabilire riduzioni o detrazioni, senza un tetto massimo, e esenzioni. Le agevolazioni possono essere concesse per: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali e aree scoperte adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali a uso abitativo.

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Redazione

Redazione di Rete Commercialisti