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Modello Unico PF 2014, seconde case tassate al 50%

News 

Tra le novità del modello Unico PF 2014 spiccano il nuovo quadro RW, relativo alle attività finanziarie patrimoniale detenute all’estero dalle persone fisiche, il nuovo quadro TR necessario per sospendere o rateizzare l’exit tax nei casi di trasferimento di residenza all’estero, l’introduzione retroattivamente dal 2013 della legge di stabilità 2014: deduzioni  Imu e tassazione al 50% delle seconde case, non locate nello stesso Comune dell’abitazione principale.

 

EXIT TAX

L'articolo 91 del Dl 1/2012 ha aggiunto i commi 2-quater e 2-quinquies al predetto articolo 166, che, con il Dm del 2 agosto 2013, rendono possibile la sospensione o la rateizzazione del versamento dell'imposta sui redditi relativa alla plusvalenza, determinata in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale non confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Dal 2013, chi trasferisce la residenza in altri Stati Ue o dello spazio economico europeo, in alternativa al versamento immediato dell’imposta dovuta su queste plusvalenze, può optare :

  1. la sospensione del versamento dell'imposta dovuta sulla plusvalenza unitariamente determinata, anche distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti in una stabile organizzazione residente. La plusvalenza è riferita a ciascun cespite o componente trasferito in base al rapporto tra il suo maggior valore e il totale dei maggiori valori trasferiti
  2. il versamento rateale dell'imposta anche relativa a ciascun cespite. Le quote dovute sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del Dlgs 241/1997.

 

NUOVO  QUADRO RW

Da quest’anno il nuovo quadro RW non è più diviso in tre sezioni e deve essere compilato per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle dovute Ivie e Ivafe.  In estrema sintesi, le principali modifiche del nuovo quadro RW riguardano: 

  • l'eliminazione, come suggerito dalla Commissione Europea, dell'obbligo di indicare anche l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero;
  • l'obbligo di indicazione nella dichiarazione annuale anche per i soggetti che non posseggono direttamente gli investimenti esteri ma che sono "titolari effettivi" dell'investimento;
  • l'esonero dagli obblighi dichiarativi anche per le attività "patrimoniali" in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti (esonero precedentemente previsto solo in caso di attività finanziarie e titoli affidati ai medesimi soggetti);
  • l'eliminazione del limite minimo di rilevanza di 12.500 euro, al di sotto del quale gli investimenti esteri non dovevano essere comunicati;
  • viene previsto l'obbligo di tassazione alla fonte per i redditi di fonte estera percepiti per il tramite di intermediari residenti.

 

CASE NELLO STESSO COMUNE

Già dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati e “situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale” sono soggetti a Irpef e addizionali nella misura del 50%, anche se sono assoggettati all’Imu. In questi casi, nella colonna 12 (casi particolari Imu) del quadro RB va indicato il codice 3. Le istruzioni dei quadri relativi al reddito d’impresa  ( codice 38 del rigo RF55 o colonna 6 del rigo RG22) o professionali  (colonna  4 del rigo RE19) , poi, sono state aggiornate con la nuova deduzione dal reddito d’impresa o dei professionisti del 30% dell’Imu degli “immobili strumentali”.

 

START-UP INNOVATIVE

Relativamente alla nuova detrazione Irpef del 19% (deduzioni Ires del 20%) degli investimenti di denaro nel capitale delle start-up innovative da inserire nel rigo RP80, si segnala che la Commissione Ue ha autorizzato l’incentivo, classificandolo come un aiuto di Stato “compatibile con il mercato interno”.

 

ALTRE NOVITÁ

 

SPESE MEDICHE

Come già avviene nel modello 730, anche nell’Unico PF 2014, le spese mediche dovranno essere indicate al lordo della franchigia di 129,11 euro. Questa, quindi, non dovrà più essere sottratta dall’importo da indicare in dichiarazione.

 

FIGLI A CARICO

Dal 2013 sono state aumentate le detrazioni dall’Irpef per i figli a carico.

 

ASSICURAZIONI

Dal 2014  per le assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni,  l’importo massimo dei premi su cui calcolare il 19% di detrazioni Irpef è passato da 1.291,14 euro a 630 euro.

 

LOCAZIONI

Per i contratti di locazione a canone concordato , dal 2013 è stata ridotta dal 19% al 15% la percentuale della cedolare secca. Ai fini Irpef, invece, è stata ridotta la percentuale della deduzione forfettaria dei canoni di locazione da dichiarare (dal 15 al 5%).

 

TERRENI E FABBRICATI

I redditi dei terreni e dei fabbricati dovranno essere indicati nel quadro RA e RB senza operare alcuna rivalutazione.

 

 

 

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Redazione

Redazione di Rete Commercialisti