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ROMA – Fisco. Il reclamo sospende la riscossione di Equitalia: le novità dal 3 marzo 2014. La legge di Stabilità ha modificato l’istituto del reclamo nel contenzioso tributario. La presentazione del reclamo bloccherà la riscossione per gli atti di accertamento e le iscrizioni a ruolo di volere non superiore a 20 mila euro notificati dal 3 Marzo. L’ufficio non procederà all’affidamento del carico all’agente della riscossione (in caso di atti esecutivi) o ne comunicherà la sospensione (in caso di iscrizione al ruolo). La riscossione è automaticamente sospesa sino allo scadere dei 90 gioni ( i termini per la costituzione in giudizio).
L’istanza di reclamo deve essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione utile che si contesta (cartella di pagamento e/o atto della procedura cautelare o esecutiva), accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza, ecc.) e da un documento di riconoscimento. Così facendo, Equitalia ha il dovere di sospendere immediatamente qualsiasi attività di riscossione, inoltrando tutta la documentazione all'ente creditore per il quale sta effettuando il servizio di riscossione. L'Ente interessato, verificata la correttezza di quanto ricevuto, comunica, sia ad Equitalia che al contribuente cui si riferisce l'atto di riscossione, l'esito della procedura di controllo. In caso di responso favorevole al contribuente, Equitalia provvede all'annullamento della cartella di riscossione.
In termini giuridici, la presentazione del reclamo per le controversie tributarie non sarà più condizione di inammissibilità dell’impugnazione, ma di procedibilità del ricorso. Quindi la Commissione tributaria non potrà più rigettarlo come inammissibile, ma potrà valutarne l’improcedibilità rinviando l’udienza in una data successiva.
Si fa presente che la disciplina previgente prevede che l’Agenzia delle Entrate, trascorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del reclamo/ricorso, debba affidare l’atto all’Agente per la riscossione. Di conseguenza, se è vero che l’Agente della riscossione non può iniziare azioni esecutive prima che siano trascorsi 180 giorni dall’affidamento, in ogni caso il contribuente “perde” una parte del citato periodo di tutela, introdotto per consentire di ottenere nel frattempo la sospensione giudiziale, a causa della procedura della reclamo.
Con le nuove modifiche introdotte alla legge 147 del 27.12.2013, il contribuente non sarà più costretto a pagare le somme in pendenza di giudizio, al solo fine di dover bloccare le misure cautelari ed esecutive di Equitalia.
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Redazione di Rete Commercialisti