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La tassazione Ires sarà estesa alle imprese individuali e alle società di persone. L’Iri prevede che la tassazione dei redditi prodotti dalle imprese commerciali e dai lavoratori autonomi venga assoggettata ad un'unica imposta. Si stabilisce la deducibilità dalla base imponibile di questa imposta dalle somme prelevate dall'imprenditore, dal professionista o dai soci come remunerazione. L’Iri (Imposta sul reddito imprenditoriale), andrà a sostituire l’Ires (Imposta sul reddito delle società) ma non obbligatoriamente, solo nel caso in cui l’imprenditore decida di separare il proprio reddito da quello dell’azienda. I decreti delegati dovranno specificare se questo nuovo regime fiscale sarà opzionale o obbligatorio. Per ora, stando alla lettera della legge, l’assoggettamento del reddito delle imprese personali, all’imposta sul reddito imprenditoriale (Iri), con una aliquota proporzionale e assimilata a quella dell’Ires, sarà obbligatorio e non opzionale.
Con questo nuovo regime i flussi di somme tra azienda e il titolare o tra Snc o tra la Sas e i suoi soci, potranno essere osservati e controllati: se gli utili realizzati dalla Snc o dalla ditta individuale restassero in azienda, sarebbero tassati al 27,5% (Ires), oltre all’Irap, se dovuta. Nel caso di prelievo , invece, si pagherà l’Irpef come se il reddito fosse stato prodotto direttamente dalla persona fisica.
I BENEFICI
Ad esempio in una società composta da due soci, che realizza un reddito pari a 500.000 euro, di cui 400.000 euro prelevati dai soci e 100.000 trattenuti in azienda, la tassazione dell’Snc sarà pari (ipotizzando l’aliquita Iri al 27,5%) a 100.000 x 27,5%. I soci invece dichiareranno un reddito pari alle somme prelevate da ciascuno di loro (ipotizzando che non posseggano ulteriori redditi), scontando l’Irpef. Di conseguenza il futuro regime comporterà un minor carico fiscale rispetto all’attuale.
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Redazione di Rete Commercialisti