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“L’importo di 10.000 euro non rappresenta più, il minimo legale del capitale sociale, bensì una soglia rilevante ai fini della disciplina applicabile in tema di conferimenti e riserva legale: ma, ad eccezione di tale disposizioni, le srl con capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro risultano interamente soggette alle norme del capo VII del libro V del codice (cioè le norme proprie di tutte le srl, ndr). Esse non sono, dunque un nuovo tipo sociale, né gli aumenti o le riduzioni di capitale che determinano il superamento, verso l’alto o verso il basso, della soglia dei 10.000 euro hanno la natura di trasformazione”. Questo è quanto dispone lo studio del notariato n. 892-2013/I approvato lo scorso 12 Dicembre.
Le nuove norme disciplinano con chiarezza, le perdite di società con capitale inferiore a 10.000 euro, sia quelle di società con capitale superiore.
Società con capitale inferiore ai 10.000 euro:
a) è consentita la riduzione volontaria del capitale fino al minimo legale di un euro previsto dal 4° comma dell’art.2482 c.c. (non più 10.000 euro);
b) “quando il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti, e se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate” (art.2482).
Società con capitale superiore ai 10.000 euro:
a) è consentita la riduzione volontaria del capitale a una soglia inferiore ai 10.000 euro ma almeno pari a 1 euro (art 2482 comma 1 c.c.);
b) “sebbene, la soglia dei 10.000 euro non rappresenti più l’ammontare minimo del capitale, essa comunque rimane una soglia rilevante ai fini dell’applicazione dell’art.2482-ter, c.c., in quanto il suo superamento determina l’applicazione di regole differenti in tema di conferimenti ed accantonamento della riserva legale”;
c) la società può continuare ad operare con capitale pari a solo un euro, essendo questo oggi il capitale minimo per ogni srl (e non più 10.000 euro);
d) se il capitale risulti al di sotto dei 10.000 euro il capitale dovrà essere integralmente versato e che vengano accantonati come riserva almeno il 20% degli utili fino a che la riserva più il capitale non raggiunga i 10.000 euro.
ESEMPIO
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Redazione di Rete Commercialisti