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L'Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti temporali per ottenere il superbonus 110% per le spese sostenute nel 2023
Con la conversione in legge del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) si completeranno le modifiche che riguardano l'utilizzo delle detrazioni fiscali (superbonus) previste dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Ma, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) è già possibile tratteggiare il quadro di riferimento, soprattutto per quel che riguardano le eccezioni per utilizzare la maggiore aliquota del 110% sulle spese sostenute nel 2023.
Superbonus 110%: l'Agenzia delle Entrate delinea il quadro di riferimento
A riepilogare (in anticipo rispetto alla pubblicazione della Legge di conversione del Decreto Aiuti-quater) le regole per l'utilizzo del superbonus 110% ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate che con la sua rivista telematica FiscoOggi ha chiarito le ipotesi in cui non si applicherà la rimodulazione dell'aliquota al 90%.
Il Fisco ha evidenziato come in questi anni la normativa sia stata più volte rimaneggiate per provare a risolvere le problematiche applicative scoperte in corso d'opera, soprattutto per arginare e contrastare i comportamenti fraudolenti messi in atto con riferimento all'utilizzo del meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio stesso.
Un meccanismo che consente di utilizzare le principali detrazioni fiscali in edilizia, tra cui proprio il superbonus, in luogo dell’utilizzo diretto nella dichiarazione dei redditi, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato come credito d’imposta, o la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare.
Le modifiche arrivate dal Decreto Aiuti-quater
Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2023 era arrivato il Decreto Aiuti-quater che in queste ore sta completando il suo iter parlamentare per la conversione in legge (scade il 17 gennaio).
In particolare, l'art. 9 del Decreto Aiuti-quater ha previsto un ridimensionamento della detrazione fiscale per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio, ovvero:
Per questi soggetti, il superbonus 110% potrà essere utilizzato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più fino al 31 dicembre 2023, con passaggio al 90% per le spese sostenute nel 2023 stesso.
Relativamente agli interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio, ovvero quelli sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti site in edifici plurifamiliari, cioè per le villette e per gli appartamenti in palazzina aventi però ingresso autonomo, il 110% sarà ancora fruibile in relazione alle spese sostenute fino al 31 marzo 2023, sempreché, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Per questa categoria di interventi, ricorda il Fisco, il Decreto Aiuti-quater ha previsto l'apertura di una nuova finestra temporale con la nuova percentuale del 90%, anche per le spese sostenute nell’anno in corso riferite a lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023. In questo caso, però, la detrazione, però, spetta in presenza di tre requisiti:
Le eccezioni
A questo punto, l'Agenzia delle Entrate ricorda i contenuti dell'art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater che prevedeva delle eccezioni alla rimodulazione dell'incentivo, chiarendo però che durante l’esame del decreto da parte del Senato, questa parte della disposizione è stata soppressa e delle eccezioni alla regola generale del passaggio anticipato dal 110 al 90% si è invece occupata la legge di bilancio.
In particolare, il comma 894 della Legge di Bilancio 2023 ha individuato alcune fattispecie alle quali, in presenza di determinati requisiti temporali riferiti ai titoli edilizi autorizzativi, non si applica la diminuzione al 90% sancita dal “decreto Aiuti quater” per la generalità dei casi.
Riepilogando, le spese sostenute nel 2023 potranno beneficiare ancora della detrazione piena, cioè nella misura originaria del 110%, nei seguenti casi:
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Redazione di Rete Commercialisti