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L'Agenzia delle Entrate risponde su adempimenti fiscali ed eventuali formalità necessarie per la cessione del credito da superbonus 110%
Nel decreto rilancio è stato inserito il Superbonus 110%. È una misura fiscale per favorire la riqualificazione energetica della propria abitazione, per la quale l’utente in 5 anni recupererà la somma spesa sottoforma di credito di imposta. Tra gli interventi ammessi rientrano:
- sostituzione dell’impianto di climatizzazione;
- isolamento termico;
- misure antisismiche.
Invece che vedersi restituire come credito di imposta, si può optare per la cessione di questo valore a favore di chi effettua i lavori ma anche la banca o le Poste, il che può essere molto conveniente per evitare di versare, a monte, la cifra per la riqualificazione.
L'art. 121 del Decreto Rilancio prevede, infatti, che i beneficiari del bonus 110% possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- un contributo, sotto forma di sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione del credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Opzioni che hanno reso molto appetibili queste detrazioni fiscali, sia per i contribuenti che per gli acquirenti del credito.
Sul queste opzioni alternative è arrivato un nuovo intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate che con risposta n. 369 del 24 maggio 2021 ha chiarito alcuni importanti concetti sugli adempimenti fiscali e le eventuali formalità necessarie (ossia il trattamento IVA e l'eventuale applicazione di imposta di registro).
Intanto, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che le modalità attuative per l'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, sono state definite con i provvedimenti 8 agosto 2020, prot. n. 283847, 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, 22 febbraio 2021, prot. n. 51374 e 30 marzo 2021, prot. n. 83933.
Ciò premesso, per quanto attiene il trattamento ai fini dell'IVA, la cessione dei crediti in denaro può dar luogo ad operazioni di natura finanziaria, rientranti nel campo di applicazione dell'IVA tra le operazioni esenti di cui all'articolo10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 1972 o ad operazioni di natura non finanziaria, escluse dal campo applicativo dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a) del predetto decreto.
In linea generale, ogniqualvolta l'operazione di cessione del credito è con finalità di finanziamento, l'operazione rientra tra quelle esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 1, sopra citato (cfr. risoluzione n. 139/E del 17 novembre 2004 e n. 32 dell'11 marzo 2011).
Ciò posto, ferma restando la verifica della regolamentazione privatistica dei rapporti tra le parti non oggetto di esame da parte di questa amministrazione, nel caso in esame si è del parere che la cessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d. "Ecobonus"), all'art. 16 del DL 63/2013 (c.d."Sismabonus"), se effettuata tra le parti dietro corrispettivo abbia finalità e natura finanziaria, rientrando, agli effetti dell'IVA, tra le operazioni esenti, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n.1) del d.P.R. n. 633 del 1972.
In relazione alla cessione del credito, il cessionario ha comunque la facoltà di fatturare, anche a richiesta della controparte, l'operazione in esenzione ai sensi dell'art.10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 1972, indicando nella stessa l'ammontare del corrispettivo pattuito nell'accordo contrattuale per la cessione. Nel caso in esame per corrispettivo deve intendersi l'ammontare della commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito (intesa come compenso per l'anticipo dell'importo del credito, o come specificato dall'istante "provento pari alla differenza positiva da acquisto crediti").
Da ciò deriva che, ai fini dell'imposta di registro, occorre tener conto del principio di alternatività IVA-Registro di cui all'articolo 40 del dPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), a mente del quale "per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa" e di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 del TUR, in base al quale "le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto".
A tal proposito, in via generale, rientrando le operazioni esenti ex art 10, primo comma, n. 1), del DPR n. 633 del 1972, nel campo di applicazione dell'IVA, un atto di cessione di crediti avente natura finanziaria, risulta soggetto a registrazione in caso d'uso se redatto per scrittura privata non autenticata, ed in termine fisso se redatto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In caso di registrazione l'imposta è dovuta in misura fissa.
Tuttavia, il caso di specie, avendo ad oggetto la cessione di un credito di imposta, è riconducibile alla disciplina recata per gli atti per i quali non sussiste l'obbligo di chiedere la registrazione, dall'articolo 5 della Tabella allegata al TUR, relativa ad "atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute" .
In definitiva, l'atto di cessione del credito di imposta formalizzato tramite scrittura privata non è soggetto all'obbligo di registrazione, ai sensi dell'articolo 5 della Tabella, allegata al TUR.
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Redazione di Rete Commercialisti