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Guida completa all'ecobonus 2020 prima e seconda casa del 110%

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Cos'è l'ecobonus casa del 110%? È una detrazione del 110% sulle spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per i lavori di efficientamento energetico (vi rientra anche l'installazione di impianti solari fotovoltaici) e adeguamento sismico sulla prima o seconda casa; questi lavori di adeguamento e efficientamento danno diritto a un rimborso Irpef in cinque anni di pari importo, o in alternativa, alla cessione del credito o sconto in fattura. Vediamo ora come funziona la detrazione al 110% valida anche per la seconda casa.

 

GLI INTERVENTI CHE ACCEDONO ALL'ECOBONUS

- cappotto termico, che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, per una soglia massima di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. I materiali isolanti utilizzati dovranno rispettare i requisiti previsti dal decreto Ambiente dell’ottobre 2017;

- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore. Il tetto massimo di spesa è 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici. La spesa massima è di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Questi interventi sono gli interventi cosiddetti “trainanti”, cioè uno solo di questi basta basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi:

- il montaggio di pannelli solari;

- il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;

- gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;

- la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

 

Sia le tre tipologie di intervento agevolabili singolarmente con il super-bonus sia gli interventi "gemellati" (ossia che godono della maggiorazione del bonus se abbinati a uno dei tre interventi-cardine del maxi-bonus) accedono alla detrazione del 110 per cento se determinano per l'edificio un salto di due classi energetiche oppure raggiungono la classe più alta. Il miglioramento deve essere dimostrato da un Attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato nella forma della dichiarazione asseverata. Al "salto" di classe può contribuire anche l'installazione di impianti solari fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo.

 

INDISPENSABILE IL "SALTO" DI DUE CLASSI ENERGETICHE

Sia le tre tipologie di intervento agevolabili singolarmente con il super-bonus sia gli interventi "gemellati" (ossia che godono della maggiorazione del bonus se abbinati a uno dei tre interventi-cardine del maxi-bonus) accedono alla detrazione del 110 per cento se determinano per l'edificio un salto di due classi energetiche oppure raggiungono la classe più alta. Il miglioramento deve essere dimostrato da un Attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato nella forma della dichiarazione asseverata. Al "salto" di classe può contribuire anche l'installazione di impianti solari fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo.

 

DETRAZIONE VALIDA ANCHE PER L'INSTALLAZIONE DI  IMPIANTI FOTOVOLTAICI E INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

La detrazione nella misura del 110 per cento spetta anche per l'installazione, sugli edifici, di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare non superiore a 48mila euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Per l'ingresso nel super-bonus, l'installazione degli impianti deve essere eseguita congiuntamente a uno dei tre interventi di riqualificazione energetica agevolabili autonomamente con l'aliquota al 110 per cento o di miglioramento sismico agevolabili sempre al 110 per cento.

La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Le condizioni agevolanti sono le stesse stabilite per il fotovoltaico.

Sia l'agevolazione per il fotovoltaico che quella per i sistemi di accumulo in esso integrati sono subordinate alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) dell'energia non auto-consumata in sito.

Il bonus del 110 per cento spetta inoltre anche per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Questi interventi  devono essere collegati ai lavori maggiori elencati prima o anche agli interventi relativi al sismabonus.

 

SISMA-BONUS 

Viene introdotta anche una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013), sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta degli interventi che attualmente godono della detrazione per interventi di miglioramento sismico con aliquote del 50, 70, 80 per cento e aliquote maggiorate del 75 e 85 per cento riservate ai condomìni.

Per quanto riguarda la detrazione del 110 per i lavori del sismabonus, in caso di cessione del credito a un'impresa di assicurazione con contestuale stipula di una polizza, si avrà diritto alla detrazione del 90% della polizza stessa.

 

CHI NE HA DIRITTO

- i condomini;

- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività dì impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

 

QUALI DOCUMENTI SERVONO 

L’ecobonus al 110% è tra le misure più accattivanti dell’intero decreto Rilancio, ma per ottenerlo bisognerà avere a che fare molta burocrazia.

L’iter infatti è abbastanza complesso, considerando che oltre quello legislativo (con le possibili modifiche della conversione in legge) c’è anche quello operativo.

Serve il via libera del condominio per i lavori sulle parti comuni. Parimenti, sarà necessario attendere l’avvio delle procedure dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il visto di conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito.

Serve poi l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato, per certificare che i lavori porterebbero un miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile).

Bisognerà poi comunicare i dati degli interventi esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con cui verranno definite le modalità attuative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Sarà anche necessario fare la comunicazione all'ENEA.

 

DA E PER QUANDO È VALIDO?

L'ecobonus 110 sarà valido per le spese sostenute a partire dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La detrazione 110 si potrà recuperare in 5 rate annuali di pari importo, o con lo sconto in fattura o la cessione del credito.

 

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

Su tutti i lavori sopra indicati, il contribuente può applicare direttamente in dichiarazione la relativa detrazione prevista (110%, 65%, 505 e via dicendo, a ognuno dei lavori di applica l’agevolazione specificamente prevista dalle norme sopra richiamate). Oppure, in alternativa, può scegliere una delle seguenti due ipotesi.

- Sconto in fattura: è una somma che corrisponde alla detrazione spettante, che viene direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest’ultimo recupera poi la somma applicando un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

- Cessione del credito: trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito d’imposta può essere utilizzato anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

E’ in ogni caso necessario attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con le modalità attuative. La norma del dl rilancio prevede anche le regole relative a controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.

 

SECONDA CASA

La detrazione 110 vale per gli interventi eseguiti sui condomini e sulle villette unifamiliari. Secondo una prima formulazione del decreto rilancio, quella pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la detrazione 110 o bonus 110 era valida anche per i lavori eseguiti sulle seconde case se facenti parti di condomini. Ad essere escluse erano quindi le villette unifamiliari adibite a seconde case. Secondo un emendamento voluto da Italia Viva, e attualmente in discussione nella maggioranza, la detrazione del 110 sarebbe estesa a tutte le seconde case comprese le villette unifamiliari.

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Redazione

Redazione di Rete Commercialisti