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Il Decreto Legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020ha introdotto le seguenti novità in materia di riscossione:
SOSPESE NOTIFICHE E VERSAMENTI DI CARTELLE E AVVISI. Il Decreto Rilancio estende l’arco temporale di alcuni interventi agevolativi già previsti nel precedente decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020). In particolare il nuovo provvedimento differisce al 31 agosto (prima era il 31 maggio) il termine della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo, che resteranno sospesi – anche in questo caso – fino al 31 agosto 2020 (prima era il 31 maggio). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Resta valida la possibilità di richiedere una rateizzazione la cui domanda, al fine di evitare la successiva attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia, deve essere presentata entro il 30 settembre 2020.
STOP A PIGNORAMENTI GIÀ AVVIATI SU STIPENDI E PENSIONI. Tra le novità c’è anche la sospensione dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto stipendi e pensioni e altre indennità assimilate, effettuati dall’Agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Pertanto fino al 31 agosto 2020, il datore di lavoro/ente pensionistico non effettuerà le relative trattenute e le somme saranno rese disponibili al debitore. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e non sono rimborsabili le quote già versate all’Agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento.
LA “ROTTAMAZIONE” SI PUÒ PAGARE ENTRO IL 10 DICEMBRE. Il Decreto dispone una maggiore flessibilità per i versamenti delle rate previste per l’anno 2020 della “rottamazione-ter” (scadenza febbraio, maggio, luglio e novembre) e del “saldo e stralcio” (marzo e luglio) che, se non eseguiti alle relative scadenze, potranno essere effettuati entro il termine ultimo del 10 dicembre 2020, senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Per la scadenza del 10 dicembre 2020 non è prevista la tolleranza di 5 giorni.
AMMESSO IL RITARDO FINO A 10 RATE. La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra 8 marzo e 31 agosto 2020. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Il Decreto introduce poi una nuova disciplina che amplia i termini di decadenza. Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.
DILAZIONI ANCHE PER LE ROTTAMAZIONI DECADUTE. Con una modifica alla normativa sulla “rottamazione-ter e sul “saldo e stralcio” (DL 119/2018 e Legge 145/2018), il Decreto prevede che i contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate per il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possano presentare la domanda di rateizzazione per i debiti “rottamati” e non pagati.
CREDITI PA, PAGAMENTI OLTRE 5 MILA EURO SENZA VERIFICHE. Nel periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, le Pubbliche Amministrazioni possono procedere al pagamento di quanto dovuto ai propri creditori, senza prima verificare la presenza di eventuali debiti scaduti di importi superiori a 5 mila euro, intestati al beneficiario del pagamento, eventualità che secondo la norma ordinaria (ex art. 48-bis DPR n. 602/1973) determina il blocco dell’accredito. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.
Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle Entrate - Riscossione?
Si differisce al 31 agosto (prima era il 31 maggio) il termine della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell'invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l'Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, in scadenza dall'8 marzo, che resteranno sospesi - anche in questo caso - fino al 31 agosto 2020 (prima era il 31 maggio). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Resta valida la possibilità di richiedere una rateizzazione la cui domanda, al fine di evitare la successiva attivazione di procedure di recupero da parte dell'Agenzia, deve essere presentata entro il 30 settembre 2020.
Possono essere notificate nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020)?
No. Nel periodo di sospensione - dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 - Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec). Se si ha una cartella notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo, i termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 agosto 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.
I pagamenti non effettuati perché oggetto di sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30 settembre vanno pagati in una sola soluzione?
Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate- Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2020.
Come funzionano le rateizzazioni?
Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 31 agosto 2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 settembre 2020. Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate- Riscossione prenderà in esame le istanze di rateizzazione. L’operatività prosegue e pertanto verranno trattate le istanze e saranno inviati i previsti riscontri. Il decreto estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 agosto 2020.
Verranno attivate procedure cautelari o esecutive in questa fase?
No. Durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).
Ho ricevuto prima dell’8 marzo 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l’auto (o mi viene iscritta ipoteca sull’immobile)?
Dall'8 marzo al 31 agosto le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest'ultima data, Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche). Solo dopo il 31 agosto, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile).
Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto?
Si. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto, puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.
Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell’entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?
Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del Decreto e fino al 31 agosto 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° settembre 2020.
Non riesco a pagare entro le previste scadenze dell’anno 2020 le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e Stralcio”. Se le pago in ritardo perdo tutti i benefici delle Definizioni agevolate?
No. Il Decreto ha dato la possibilità di pagare le rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020 senza l’applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle Definizioni agevolate.
Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020, quali bollettini devo usare?
Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chiederne una copia con il servizio online.
Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della ”Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza o scadute nell’anno 2020, effettuati entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 10 dicembre 2020?
No. Il Decreto prevede che la scadenza del 10 dicembre 2020 non ammette alcun ritardo. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della ”Rottamazione-ter” e/o del ”Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 10 dicembre 2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.
Non ho pagato le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza entro il 31 dicembre 2019 e pertanto si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?
Si. Il Decreto ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) dei debiti oggetto di “Rottamazione” o di “Saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.
Agenzia delle entrate-Riscossione ha temporaneamente chiuso al pubblico i propri sportelli a causa dell’emergenza COVID-19. Come posso fare per pagare o per richieste urgenti e non differibili?
In relazione alla sospensione delle attività di riscossione fino al 31 agosto 2020 disposta dal “Decreto rilancio”, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione sul territorio nazionale rimarranno chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione. L’operatività dell’Agenzia sarà comunque garantita attraverso i servizi online e i consueti canali di ascolto dedicati all’assistenza contribuenti che, per l’occasione, sono stati potenziati a supporto di eventuali richieste urgenti e non differibili.
Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 5 mila euro. La pubblica amministrazione farà le verifiche presso l’agente della riscossione e bloccherà il pagamento?
No. Il Decreto ha previsto che nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’agente della riscossione (articolo 48-bis del DPR n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.
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Redazione di Rete Commercialisti