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D.L. 17 marzo 2020, n. 18D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 65; Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 marzo 2020, n. 13/E
L’art. 65, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevede che: “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.”.
Il successivo comma stabilisce che “Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.
Le attività escluse sono quelle identificate come essenziali, e quindi non sospese, dagli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici, l’Agenzia Entrate ha istituito, con risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, il codice tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18”.
Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” andrà valorizzato con “2020”.
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