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Regime forfettario: i requisiti per l’ingresso e la permanenza

Fisco e Tributi 

Con la legge di Bilancio 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019) sono stati reintrodotti due vincoli.

I nuovi limiti prevedono che:

  • non si deve superare il limite di 20.000 euro lordi annui per i compensi a dipendenti o collaboratori, relativi a lavoro accessorio, collaborazioni anche a progetto, lavoro subordinato, e anche agli utili da partecipazione agli associati e alle stesse prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari;
  • sono esclusi tutti i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (assegni pensionistici) superiori a 30.000 euro.

Ad un mese dalla pubblicazione della legge di Bilancio regna però ancora l’incertezza sulla decorrenza delle nuove cause d’esclusione.
La data di entrata in vigore prevista dalla legge n. 160/2019 (il 2020 appunto) risulta infatti in contrasto con la norma di tutela prevista dallo Statuto del Contribuente, che prevede un termine minimo per l’entrata in vigore di nuovi adempimenti pari a 60 giorni.
Anche gli orientamenti provenienti dai vertici non sono univoci, tra chi, come il Sottosegretario al Ministero dell’Economia Cecilia Guerra, ha affermato che non esiste alcun dubbio circa la decorrenza dei nuovi limiti al regime forfetario e che questi sono ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2020, e chi invece, come l’On. Carla Ruocco, Presidente della Commissione Finanze della Camera, ha affermato che i nuovi limiti decorreranno soltanto dal 2021.
È quindi auspicabile che il legislatore intervenga al più presto con una norma di interpretazione autentica.

Si ricordano i requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime agevolato e le modifiche intercorse negli ultimi anni.
Secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 691 e 692), possono accedere al regime forfettario per il 2020 le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2019):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  • abbiano sostenutospese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all'art. 60 del TUIR.

Non possono mai avvalersi del regime forfettario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;
e) i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:

  1. sono in corso rapporti di lavoro o
  2. erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

f) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.


Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000 euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.
A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L n. 98 del 2011 (il cosiddetto “regime dei minimi”), non è mai contemplata la cessazione del regime in corso d’anno.


Il regime forfetario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato.

 

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