Hai un problema relativo a questo argomento?
Registrati ora per inviare una richiesta a più commercialisti gratuitamente.
Uno dei principi cardine della tassazione dei redditi è la residenza dei contribuenti.
L'art. 2 del Tuir stabilisce che "soggetti passivi di imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato". Al comma 2 del medesimo articolo si legge "..si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile". Si individuano, in questo modo, tre condizioni "alternative" ai fini della residenza:
- l'iscrizione nelle anagrafiche della popolazione residente;
-il domicilio nel territorio dello Stato (articolo 43 comma 1 del cod. civ.);
- la residenza in senso civilistico (articolo 43 comma 2 del cod. civ.);
Costituisce "presunzione assoluta" ai fini della residenza nel territorio dello Stato e, quindi, assoggettamento a relativa imposizione, l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente. L'assenza di tale iscrizione non esclude, tuttavia, la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Non a casso "la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici". Quindi, riassumendo, è corretto affermare che:
-l'iscrizione all'AIRE costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per poter essere considerato non residente;
-l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente è di per sè elemento del presupposto della residenza fiscale.
Dott. Pierluigi Papi
Dottore commercialista e Revisore legale
Via Ivrea, 22
00183 Roma
Via XXIV maggio, 163- II° piano, int. 7
02032 Passo Corese di Fara in Sabina (RI)
E-mail: papipierluigi@libero.it
Sito web: studiopapi.eu
Registrati ora per inviare una richiesta a più commercialisti gratuitamente.
Dottore commercialista e Consulente di direzione aziendale
Visita il profilo • Altri articoli scritti da Dott.commercialista PIERLUIGI PAPI