Hai un problema relativo a questo argomento?
Registrati ora per inviare una richiesta a più commercialisti gratuitamente.
Il D.L. 119/2018 (c.d. Decreto fiscale), pubblicato lo scorso 23 ottobre in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno successivo, ha rinnovato la definizione agevolata dei carichi pendenti, istituto già introdotto dall’articolo 6 D.L. 193/2016.
COSA PREVEDE
In base al suddetto istituto i contribuenti hanno la possibilità di estinguere i debiti afferenti ai ruoli affidati all’Agente della riscossione tra il 01.01.2000 ed il 31.12.2017 senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27 D.Lgs. 46/1999.
IN CHE MODO SI ADERISCE
Per aderire alla detta definizione il contribuente deve presentare apposita istanza entro il 30.04.2019 con la modulistica disponibile predisposta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, scegliendo di effettuare il pagamento:
In unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
o in massimo 10 rate consecutive e di pari importo e per un massimo di cinque anni (nel dettaglio sono previste due rate semestrali con scadenza 31 luglio e 30 novembre);
e dichiarando di voler rinunciare ai giudizi pendenti relativi a detti carichi.
I pagamenti possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:
mediante domiciliazione sul conto corrente indicato nella dichiarazione di adesione;
mediante bollettini precompilati;
presso gli sportelli dell’Agente della riscossione potendo essere, tra l’altro, utilizzati in compensazione i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati verso la Pubblica Amministrazione e che non si siano prescritti.
Laddove il contribuente opti per il pagamento rateale, potrà beneficiare di un tasso di interesse annuo del 2%, più basso rispetto al precedente 4,5%. In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento, il soggetto decade dalla rottamazione e i versamenti a titolo di acconto restano acquisiti e la riscossione coattiva dei carichi riprende il suo corso.
SOGGETTI CHE POTRANNO ADERIRE
Anche coloro che, pur avendo aderito alla prima rottamazione ed alla rottamazione bis, non hanno provveduto al pagamento integrale e tempestivo delle somme. Nello specifico, per coloro che hanno avuto accesso alla seconda edizione della rottamazione e non hanno corrisposto 1 o più rate della stessa, possono accedere alla “Rottamazione-ter” a condizione che regolarizzino i pagamenti omessi entro il termine differito del 07.12.2018.
L’Agente della riscossione dovrà comunicare al contribuente l’ammontare delle rate, delle scadenze e delle somme ammesse alla rottamazione entro il 30 giugno 2019.
EFFETTI DELLA ADESIONE
Gli effetti prodotti dalla adesione sono i seguenti:
Sospensione dei giudizi pendenti e successiva estinzione degli stessi (una volta pagata l’unica od ultima rata della definizione);
Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
Sospensione, fino alla scadenza della prima rata, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni;
Impossibilità di iscrivere nuovi fermi amministrativi e di ipoteche;
Condizione di regolarità del contribuente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis P.R. 602/1973.
Dott. Pierluigi Papi
Dottore commercialista, Revisore legale e consulente di direzione aziendale
Via Ivrea, 22
00183 Roma (RM)
Via XXIV maggio, 163 INT. 7
02032 Passo Corese di Fara in Sabina (RI)
Tel. 0765/487190 fax: 0765/207894
Cell. +39/333-7965590
E-mail: papipierluigi@libero.it
Registrati ora per inviare una richiesta a più commercialisti gratuitamente.
Dottore commercialista e Consulente di direzione aziendale
Visita il profilo • Altri articoli scritti da Dott.commercialista PIERLUIGI PAPI