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Come noto, attualmente, si puo' far ricorso a tre distinte tipologie di S.r.l.:
1. la S.r.l. "ordinaria", con capitale pari o superiore ad Euro 10.000;
2. La S.r.l. " a capitale minimo" o "ridotto" o "sottocapilizzata", con capitale compreso tra 1 euro e 9.999 euro;
3. La S.r.l. semplificata, con capitale sociale compreso tra 1 euro e 9.999 euro, specificatamente disciplinata dall'articolo 2463-bis civ.
Mentre per le prime due tipologie il codice civile regolamenta l'accantonamento a riserva (almeno 1/20 degli utili netti d'esercizio, finchè la riserva legale non raggiunge un importo pari a 1/5 del capitale sociale per la prima e 1/5 degli utili annui fino a quando il capitale sociale non raggiunge la somma di 10.000 euro per la seconda), l'art. 2463-bis cod. civ, in tema di S.r.l. semplificate, invece, non prevede alcunchè.
I dubbi interpretativi riguardano a quale delle prime due tipologie di S.r.l. occorre far riferimento (per analogia) in fatto di accantonamenti di utili di esercizio.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n° 892/2013, ha ritenuto applicabile, anche alle S.r.l. semplificate, la speciale disciplina prevista per le S.r.l. a capitale minimo. Il rimando è quindi all'art. 2467 che statuisce l'accantonamento di 1/5 degli utili, fino a quando la riserva legale, unitamente al capitale sociale, non abbia raggiunto l'importo di 10.000 euro. La disciplina in commento non è affatto da trascurare considerato che l'art. 2627 cod. civ. punisce con l'arresto fino ad un anno gli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.
Dott. Pierluigi Papi
Dottore commercialista e revisore legale
www.studiopapi.eu
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Dottore commercialista e Consulente di direzione aziendale
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