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La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che vengano concessi contributi a favore dei soggetti danneggiati con le modalità del finanziamento agevolato. In capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, che viene utilizzato dal beneficiario medesimo per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento.
Nel dettaglio si stabilisce che:
I soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo dalla garanzia dello Stato, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti della disponibilità individuate dalla stessa Legge di Stabilità;
In capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d’imposta fruibile esclusivamente in compensazione in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.
Con provvedimento del 6 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di utilizzo del credito erogato per gli interventi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive a seguito di eventi calamitosi.
Più precisamente:
Il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento agevolato avviene mediante il credito di imposta che viene utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso;
I soggetti finanziatori recuperano l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti attraverso l’istituto della compensazione, senza l’applicazione di limiti. La compensazione è esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento;
L’importo delle rate può essere recuperato anche mediante la cessione del credito. Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta la cessione;
La verifica del rispetto del limite massimo annuale di 60 milioni di euro, previsto dalla legge di Stabilità 2016, è effettuata sulla base della convenzione tra l’ABI e la Cassa depositi e prestiti del 17 novembre 2016 che subordina la stipula dei contratti di finanziamento e le relative erogazioni al rispetto di tale limite annuale.
Con successivo provvedimento l’Agenzia definirà:
- le modalità e i termini per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori all’Agenzia stessa, degli elenchi dei soggetti beneficiari;
- dell’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario;
- del numero e dell’importo delle singole rate e dei dati di eventuali risoluzioni.
Dott. Pierluigi Papi
Dottore commercialista e revisore legale dei conti
www.studiopapi.eu
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Dottore commercialista e Consulente di direzione aziendale
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