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Regime di cassa delle imprese minori: ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'art. 1, commi 17 e 23, della Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto il regime di cassa per determinare il reddito e il valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP delle imprese ammesse alls tenuta della contabilità semplificata. Fin dalla sua prima introduzione la disciplina ha subito posto alcune criticità, connesse alla "convivenza" con il criterio di competenza e alla impossibilità di riportare in avanti le perdite.

A norma dell'art. 66 del TUIR, il reddito delle imprese in contabilità semplificata è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85 (compreso il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e degli altri proventi di cui all'art. 89 (dividendi ed interessi) "percepiti" nel periodo di imposta e quello delle spese "sostenute" nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'art. 57 (valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare) e dei proventi immobiliari di cui all'art. 90, comma 1.

Sono stati, in particolare, ritenuti permanere nel regime di competenza: le plusvalenze e le minusvalenze e sopravvenienze attive o passive di cui agli artt. 86,88 e 101 del TUIR.

L'art. 1, comma 18, della legge di Bilancio 2017, stabilisce che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.

Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizioni, nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori in esame a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito di impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Relativamente agli obblighi contabili,  l'Amministrazione finanziaria lascia libertà assoluta alle imprese minori rispetto alla scelta degli appositi registri degli incassi e dei pagamenti e quelli tenuti ai fini dell'IVA. E' una mera facoltà vincolante per almeno 3 anni tenere i registri ai fini dell'IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, ferma restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Volendo approfondire la posta critica delle rimanenze finali, si può affermare che il passaggio dalla competenza alla cassa determina, in primo luogo, l'irrilevanza della posta relativa alle rimanenze finali.  In effetti le rimanenze eventualmente in giacenza alla fine del nuovo anno non assumeranno alcun rilievo ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale.

Dott.Pierluigi Papi

Dottore commercialista e revisore legale

www.studiopapi.eu

 

 

 

 

 

 

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