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LE VENDITE A DISTANZA E IL COMMERCIO ELETTRONICO I° PARTE

LE VENDITE A DISTANZA E IL COMMERCIO ELETTRONICO

Aspetti generali

Preliminarmente occorre effettuare la distinzione di carattere generale e sostanziale che esiste tra:

  • E-commerce diretto;

  • E-commerce indiretto.

Subito dopo, occorre individuare se l’operazione posta in essere coinvolge soggetti passivi di imposta oppure riguarda soggetti privati. Sotto il profilo pratico in base ai soggetti che prendono parte alla vendita online, è possibile distinguere la vendita in B2B e B2C.

E-commerce indiretto

Il commercio elettronico “indiretto”, ai fini Iva rappresenta una cessione di beni ed è assimilato alle vendite per corrispondenza, e quindi ai fini della fatturazione vale la regola sancita dall’art. 22, comma 1, n°1) del D.P.R. 633/1972. Sotto il profilo pratico, ai fini Iva vengono applicate le relative norme interne, comunitarie ed internazionali, in quanto trattasi di una normale cessione di beni, equiparabile a quella “classica”, in cui sussiste il contatto diretto tra cedente e cessionario. Quindi, come stabilito dall’art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 696/1996, per tali operazioni, qualificabili ai fini Iva come interne non sussiste nemmeno obbligo di emettere ricevuta/scontrino fiscale.

Appurato cio’ (nel caso di vendita di beni materiali on line, non sussiste obbligo di emissione della fattura (se non dietro espressa richiesta del cliente stesso), restano fermi i seguenti obblighi:

  • l’annotazione dell’operazione di vendita sul registro dei corrispettivi;

  • l’istituzione, insieme al registro dei corrispettivi, del registro delle fatture emesse di cui all’art. 23 del D.P.R. 633/1972 nel caso in cui sia stata emessa la fattura;

  • l’obbligo di accompagnare la merce venduta con documento di trasporto (DDT).

Quanto detto fin qui’ vale per le vendita che avvengono tra cedente italiano e cessionario italiano (sia B2B che B2C).

Nel caso di rapporti commerciali con soggetti esteri si riporta la seguente tabella:

Caso

Disciplina IVA

 

 

 

 

 

 

Vendite beni intra

Obbligo di emissione della fattura entro il 15 del mese successivo

 

UE verso soggetti

a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione che si tratta

 

IVA (B2B)

di un'operazione non imponibile Iva ai sensi dell'art. 41, comma 2, D.L. 331/1993

 

Vendite beni

Vi è l'obbligo di emettere fattura con le seguenti regole.

 

intra UE verso Privati

Le vendite scontano l'Iva in Italia a condizione che:

 

consumatori (B2C)

1) I beni siano spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro

 

Stato membro;

 

 

2) l'importo annuo delle vendite nello Stato membro di destino, nell'anno precedente o

 

nell'anno in corso, non sia superiore ad Euro 100.000, o al minor ammontare stabilito

 

in ogni Stato membro di destinazione, secondo la Direttiva 2006/112/CE.

 

 

Le cessioni sono, differentemente, imponibili Iva se nell'anno solare precedente risultino

 

superiori ad euro 100.000 ovvero all'eventuale minor ammontare stabilito dallo stato membro

 

e se il trasporto/spedizione dei beni sia curato dal cedente.

 

 

 

Vendite in paesi

L'operazione si configura come una normale cessione all'esportazione,

 

Extra-UE (sia B2B che

pertanto il cedente emetterà fattura non imponibile ex art. 8 del D.P.R. 633/1972

 

B2C)

 

 

 

 

 

 

 

 

Come sopra accennato, le vendite a distanza effettuate dal soggetto passivo italiano si qualificano, ai sensi dell’articolo 41 comma 1 lett. B) del D.L. 331/1993, come cessioni intracomunitarie, purchè l’importo delle vendite effettuate in ciascuno Stato membro sia superiore, nell’anno in corso o nell’anno precedente:

  • alla “soglia di protezione” di 100.000 euro;

  • ovvero al minore ammontare stabilito dai singoli Paesi membri ai sensi dell’articolo 34 par. 2 della Direttiva 2006/112/CE.

 E-commerce diretto

Si tratta di una tipologia di e-commerce definita in modo preciso dall’articolo 7 del regolamento 282/2011/UE. Il commercio elettronico diretto rappresenta una cessione di “servizi prestati tramite mezzi elettronici”. Vi rientrano i servizi forniti tramite internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

Un’utile elencazione delle operazioni che rientrano nel c.d. e-commerce diretto:

  • fornitura di prodotti digitali, in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;

  • servizi che vincolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;

  • servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito web o una pagina web;

  • servizi automaticamente generati da un computer attraverso internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;

  • connessione a titolo oneroso del dritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;

  • offerte forfetarie di servizi internet (internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni metereologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.).

A decorrere dal 2015, è stata modificata proprio la disciplina relativa al commercio elettronico diretto. In particolare la territorialità Iva di tali servizi, resi nei confronti di privati UE, è ora “ancorata” al luogo di stabilimento del committente, a prescindere da quello del prestatore. E’ stato quindi introdotto il nuovo regime speciale denominato “Mini sportello unico, c.d. “MOSS”, che consente ai soggetti passivi di assolvere gli obblighi Iva in un solo Stato UE, evitando così di procedere all’identificazione in ogni Stato UE “di consumo” dei servizi.

 

Dott. Pierluigi Papi

Dottore commercialista e revisore legale

www.studiopapi.eu

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