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In costanza di contenzioso tributario, il debitore deve valutare attentamente la convenienza ad aderire alla rottamazione dei ruoli, in quanto con l'adesione ha l'obbligo di rinunciare al giudizio pendente,
Nella dichiarazione stessa di cui all'art. 6, D.L. 193/2016, da inviare entro il 31 marzo 2017, il debitore deve indicare il numero delle rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il massimo di 5 rate , nonchè la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione. Con la dichiarazione, l'istante si assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
In tal proposito, risulta utile ricordare che, con riguardo ai giudizi pendenti, nel contenzioso tributario è previsto che la proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell'atto impugnato, in quanto gli Uffici sono legittimati a riscuotere le somme dovute sulla base del provvedimento impositivo notificato. L'art. 15, comma 1, D.P.R. n° 602/1973 riguarda sia le imposte sui redditi ma anche l'Irap e l'Iva.
Non bisogna, inoltre, dimenticare che, ai sensi dell'art. 68, D.Lgs. n° 546/1992. se il contribuente è soccombente in primo grado, il tributo risultante dall'atto impugnato, con i relativi interessi, deve essere pagato per i 2/3 dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso o che lo accoglie parzialmente.
A questo punto appare utile precisare che un ricorso è pendente al perfezionarsi della notificazione al convenuto. A tal riguardo è intervenuta anche la Cassazione che, con sentenza n° 11087 del 30 maggio 2016, ha statuito che nel campo tributario la "pendenza del giudizio" va individuata con riferimento alla notifica del ricorso , che, asi sensi degli articoli 18 e 20 del D.Lgs n° 546/1992, determina la litipendenza, e non alla costituzione del ricorrente, attinente ad un adempimento ulteriore, che suppone una lite già pendente.
Dott. Pierluigi Papi
Dottore commercialista e revisore legale
www.studiopapi.eu
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Dottore commercialista e Consulente di direzione aziendale
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