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Definizione agevolata e liti pendenti: non poche le criticità

Definizione agevolata e liti pendenti: non poche le criticità

La definizione agevolata (“rottamazione delle cartelle”) eseguiti tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016 consente ai debitori di estinguere le pendenze con l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora.

A tale scopo, occorre:

  1. Presentare apposita istanza entro la fine di marzo;

ma soprattutto

  1. Pagare PUNTUALMENTE le somme indicate nella comunicazione che Equitalia trasmette entro la fine di maggio.

Con la presentazione della domanda, l’art. 6, comma 2, D.L. n° 193/2016 dispone al riguardo, che con la presentazione della domanda, il debitore si impegna a rinunciare ai giudizi in corso, aventi ad oggetto i carichi così definiti.

Tuttavia, le disposizioni tanto laconiche inducono una pluralità di dubbi interpretativi che stanno determinando, all’atto pratico, il procrastinarsi delle scelte degli operatori, in presenza per l’appunto di liti pendenti.

PRIMA CRITICITA’

Il momento a partire dal quale l’impegno con Equitalia diventa precettivo. La tesi più rigorosa è quella secondo la quale l’impegno è irrevocabile già a partire dalla presentazione della domanda. Più incerta invece sarebbe la sorte dei ruoli in contenzioso. La finalità della disciplina in esame, in effetti, non è quella di ottenere la chiusura delle liti pendenti ma di definire le partite di debito. Ne consegue che l’estinzione del giudizio rappresenta, al massimo, un effetto della definizione e non già un requisito per accedere alla stessa.

SECONDA CRITICITA’

Alla data di presentazione della domanda il debitore non ha ancora contezza ufficiale del costo della sanatoria, che si realizzerà entro la fine di maggio, una volta ricevuta la comunicazione di Equitalia. Ne deriva quindi che l’istanza di rottamazione viene trasmessa sostanzialmente al “buio” poiché, soprattutto nelle ipotesi dei contenziosi in corso, non sempre è possibile eseguire simulazioni accurate del quantum della definizione. Ma se il debitore non conosce con esattezza tale elemento, corre il rischio di assumere un impegno finanziario che non potrà onorare, con tutte le conseguenze del caso. E’ doveroso ricordare che il ritardo anche di un solo giorno nel pagamento di una qualsiasi delle rate della rottamazione ne determina la cadaucazione, con l’effetto che si ripristina il debito originario, comprensivo di sanzioni ed interessi, e la somma originaria non può essere più dilazionata. In considerazione di quanto sopra detto la conclusione più corretta è quella secondo cui l’impegno a rinunziare alla lite avente ad oggetto le partite da rottamare diviene efficace soltanto con il perfezionamento della sanatoria, che si determina con il puntuale e integrale pagamento delle somme dovute.

TERZA CRITICITA’

Altra ambito non ancora chiarito è la qualificazione dell’impegno a rinunciare alla lite. Ci si chiede se si tratti o meno di un atto riconducibile alla rinuncia al ricorso o all’appello, di cui all’art. 44, D.L.gs. n° 546/1992, con conseguente refusione delle spese alla controparte.

Allo stesso tempo risulta di dubbia interpretazione la quantificazione del costo della sanatoria in tutti i casi in cui l’importo affidato sia inferiore alla cifra in contestazione. Si pensi, ad esempio, al caso di un avviso di accertamento con sentenza di CTP che riguarda il ricorso del contribuente. Se si definisce tale affidamento, non è chiaro cosa accade al terzo ancora in lite.

Le possibilità sono due:

  1. Prosegue la controversia per la sola differenza. Si tratta indubbiamente della soluzione più equilibrata che tuttavia presenta obiettive complessità operative.

  2. Si rende ancora dovuta la quota residua per l’intero, senza abbattimenti di sorta. In questo caso, con ogni evidenza, il costo della rottamazione si incrementerebbe sensibilmente.

La seconda ipotesi sembra la più plausibile. A questo punto sorge il dubbio riguardo a come debba avvenire la corresponsione delle somme aggiuntive. Si ritiene che ciò debba avvenire tramite iscrizione a ruolo a titolo definitivo ovvero, nella procedura alternativa dell’accertamento esecutivo, atto di rideterminazione del debito da effettuarsi dopo la sentenza di cessazione della materia del contendere, a sua volta pronunciata solo al perfezionamento della procedura di sanatoria.

Dott. Pierluigi Papi

Dottore commercialista e revisore legale

www.studiopapi.eu

 

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