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Il D.L. n° 193/2016 (Legge di Bilancio 2017) stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti IVA, l’abrogazione dello spesometro e l’introduzione dei nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:
La comunicazione dei dati e delle fatture emesse e ricevute;
La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
L’Agenzia delle Entrate, successivamente, elabora e incrocia i dati delle due comunicazioni e mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente potrà fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.
Dal 1° gennaio 2017 sono eliminati i seguenti adempimenti:
Lo spesometro annuale;
La comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing;
Limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea, la presentazione degli elenchi riepilogativi (art. 50, comma 6, D.L. n° 331 del 1993);
La comunicazione delle operazioni intrattenute con operatori economici situati in Paesi c.d. black list.
Nel dettaglio l’art. 4 del decreto fiscale introduce due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi. Nello specifico l’art. 21 prevede che i soggetti passivi IVA trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate, ogni tre mesi (scadenza 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e ultimo giorno di febbraio), i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono stati esonerati i produttori agricoli che nell’anno precedente hanno realizzato (o prevedono di realizzare nel caso si trovino nel primo anno di attività), un volume di affari non superiore ad euro 7.000.
Sono stati, inoltre, modificati, i termini per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture: quella relativa al secondo trimestre è stabilita entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio. Soltanto per il primo anno di applicazione è stata prevista la trasmissione di una comunicazione semestrale iniziale da effettuare entro il prossimo 25 luglio 2017.
La comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:
Identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
Data e numero della fattura;
Base imponibile;
Aliquota applicata;
Imposta;
Tipologia dell’operazione.
L’art. 4, comma 3, contiene la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione di quanto stabilito nei sopra descritti articoli 21 e 21- bis , D.L. n° 78/2010.
Con l’aggiunta dei commi 2-bis e 2-ter all’art. 11, D.Lgs. n° 471 del 1997 si prevede:
Per l’omissione o per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.;
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’art. 21-bis, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
Dott. Pierluigi PAPI
Dottore commercialista e revisore legale dei conti
www.studiopapi.eu
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Dottore commercialista e Consulente di direzione aziendale
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