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Il collegato alla legge di Bilancio 2017 (con l’art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. 633/1972), tra le varie novità, ha introdotto anche quella relativa alla chiusura delle partite IVA di quei soggetti che, in base ai dati ed agli elementi in possesso dell’Agenzia delle Entrate, risultano non avere esercitato, nelle tre annualità precedenti alcuna attività di impresa, arte o professione. Congiuntamente a questo intervento, è stata abolita la sanzione (da Euro 500 ad Euro 2.000) prevista in caso di omessa presentazione della comunicazione di cessazione dell’attività. Sarà, successivamente, un apposito provvedimento delle Entrate a definire i criteri e le modalità di applicazione delle nuove disposizioni nonché “forme di comunicazione preventiva al contribuente”.
L’inattività verrebbe verificata dall’ufficio secondo quanto disposto dal D.L. 98/2011, ovvero a seguito dell’omessa presentazione, per tre annualità consecutive, della dichiarazione annuale IVA. Le disposizioni sopramenzionate, tra l’altro, trovano applicazione sia alle partite IVA di persone fisiche che di società.
Ci si aspetta un futuro provvedimento delle Entrate per l’individuazione di “forme di comunicazione preventiva al contribuente”; il contribuente potrebbe avere la possibilità di “opporsi” alla chiusura d’ufficio della propria posizione IVA, ovvero informare l’Agenzia delle Entrate di elementi non considerati o valutati erroneamente ai fini della cancellazione della partita IVA.
Dott. Pierluigi Papi
Dottore commercialista e revisore legale
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Dottore commercialista e Consulente di direzione aziendale
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