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Commercio on line di beni: semplificazioni regole Iva

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Nell'ambito del commercio on line. laddove le cessioni sono rivolte a privati consumatori residenti in altri paesi membri le regole IVA diventano complesse e richiedono costi di adempimenti importanti.

Prende forma il processo di modernizzazione delle norme IVA relativo all'e-commerce transfrontaliero. Il 1° dicembre, in effetti, la Commissione UE ha pubblicato una serie di misure volte ad agevolare gli obblighi IVA per le imprese operanti nel settore del commercio elettronico a livello unionale, sia di beni che di servizi. Dette proposte sono anche rivolte alle start-up ed alle PMI che soffrono particolarmente la complessità dell'attuale sistema che impone per l'e-commerce indiretto l'identificazione nei vari Stati di consumo dei prodotti, a seguito del superamento di una soglia di protezione variabile da Paese a Paese.

La necessità di avviare una revisione della disciplina Iva trova la sua motivazione nella crescita esponenziale dell'utilizzo della rete Internet nella vendita di beni e servizi (soprattutto in ambito transfrontaliero).

Per carenze normative si intendono costi per conformarsi agli obblighi IVA, stimati in circa Euro 8.000, tali da scoraggiare le PMI o eventuali start-uo a confrontarsi con nuovi mercati esteri.

Al contempo la sicssione tra luogo di consumo e di stabilimento e la conseguente difficoltà di controllare l'operato dei soggetti attivi nell'e-commerce indiretto determina cospicue perdite di gettiro quantificate in 5 miliardi di euro, cifra che toccherà i 7 miliardi entro il 2020.

Ad oggi solo gli operatori che prestano servizi digitli possono usufruire del Mini One Stop Shop dichiarando che l'IVA corrisposta da tutti i clienti privati comunicari in un unico trimestre, inviato all'Ufficio fiscale di competenza.

La quota del tributo spettante ai Paesi di consumo dei servizi è trasferita dallo Stato di stabilimento /identificazione al luogo di fruizione dei servizi.

Con la proposta in commento tale regime potrà essere anche utilizzato per i soggetti passivi che vendono on line dei beni a consumatori localizzati in altri Paesi membri riducendo del 95% gli oneri amministrativi derivanti dagli attuali ed invasivi adempimenti fiscali.

Al contempo saranno agevolate le PMI, stimate in 430.000, permettendo di applicare la normativa domestica anche alle cessioni intracomunitarie verso privati, purchè inferiori a 10 mila euro.

Viene, inoltre, previsto un sistema agevolato per le vendite transfrontaliere non superiori a 100mila euro.

Negli ultimi anni si sta assistendo ad una pianificazione fiscale (aggressiva) nelle "distance selling" trasfrontaliere. Queste operazioni rilevano nel luogo di residenza del privato se il trasporto del bene è effettuato a cura o per conto del fornitore (direttiva IVA, artt. 32-33), eccezion fatta per il caso in cui l'importo delle cessioni sia inferiore ad un range, compreso tra 35 mila e 100 mila euro. In proposito si è visto come una della maggiori società britanniche operanti nel settore del commercio elettronico indiretto, rilevata l'incertezza normativa in merito alla modalità di spedizione dei beni ha avviato un processo di separazione dell'attività di cessione della merce da quella di consegna. Questo, al fine di non applicare il regime intracomunitario delle vendita e distanza e riportare la tassazione all'interno del territorio inglese, con un minimo aggravio di costi amministrativi e di possibile vantaggio competitivo dovuto al differenziale sull'aliquote applicate. La socetà, non trovando l'accordo con il Fisco britannico ha, di conseguenza, adito il UK's First-Tier Tax Tribunal per avere la sua interpretazione a riguardo.

Il Comitato IVA ha palesato la sua assoluta contrarietà ad una scissione artificiale e pilotata del servizio di spedizione dalla cessione dei beni.

Nel dettaflio è stato chiarito che, ai fini del citato regime le merci si considerano "spedite o trasportate da o per conto del fornitore" in tutti i casi in cui il cedente interviene direttamente o indirettamente nel trasporto o spedizione delle merci e precisamente nelle seguenti circostanze:

1) il Trasporto è affidato in subappalto da parte del fornitore ad un terzo soggetto che consegna la merce al cliente;

2) il trasposto è fornito da un terzo ma il cedente si accolla, in tutto o in parte, la responsabilità per la consegna della merce al cliente;

3) se le fatture dei fornitori indicano anche gli oneri del trasporto del cliente ed, in seguito, li rimettono ad un tezo che provvede al trasporto o spedizione dei prodotti.

In particolare quando il fornitore promuove attivamente i servizi di recapito di un terzo al cliente ossia mette gli stessi in contatto e fornisce al vettore le informazioni necessarie per la consegna della merce, il cedente è considerato come se fosse intervenuto indirettamente nel trasporto o spedizione dei beni.

 Dott. Pierluigi Papi

 Dottore commercialista e revisore legale dei conti

www.studiopapi.eu

 

 

 

 

 

 

 

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