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LA DISCIPLINA DELLO SPORT DILETTANTISTICO 1° parte- Perimetro soggettivo ed oggettivo

 

Prima di entrare nel merito della disciplina contabile e fiscale dello Sport dilettantistico appare opportuno contestualizzare lo stesso all'interno del mondo degli Enti di tipo associativo in generale.

Utile quindi il richiamo al comma 1 art. 148 TUIR che statuisce che NON è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. Interviene a questo punto una limitazione: si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associti o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. I sopracitati corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

In questo ambito generalista rientrano (Profilo soggettivo, di cui al comma 3 dell'art. 148 del DPR 917/86):

- Associazioni politiche;

- Associazioni sindacali;

- Associazioni di categoria;

- Associazioni religiose;

- Associazioni assistenziali;

- Associazioni culturali;

- Associazioni sportive dilettantistiche;

- Associazioni di promozione fiscale;

- Associazioni di formazione extra-scolastica della persona.

Profilo oggettivo (comma 3 art. 148 del DPR 917/86)

A tal proposito occorre individuare due tipologie di attività:

1) Attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali

    - Nei confronti di iscritti, associati o partecipanti;

    - Anche dietro pagamento di corrispettivi specifici.

2) Cessione di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Il comma 4 (sempre dell'art. 148 del TUIR) precisa che la regola del comma 3 NON si applica a:

- Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;

- Somministrazione di pasti;

- Erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;

- Prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito;

- Gestione di spacci aziendali e di mense;

- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

- Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

- Pubblicità commerciale;

- Telecomunicazioni e radiodiffusione.

Dott. Pierluigi Papi

Dottore commercialista e revisore legale

www.studiopapi.eu

 

 

 

 

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