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Prima di entrare nel merito della disciplina contabile e fiscale dello Sport dilettantistico appare opportuno contestualizzare lo stesso all'interno del mondo degli Enti di tipo associativo in generale.
Utile quindi il richiamo al comma 1 art. 148 TUIR che statuisce che NON è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. Interviene a questo punto una limitazione: si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associti o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. I sopracitati corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
In questo ambito generalista rientrano (Profilo soggettivo, di cui al comma 3 dell'art. 148 del DPR 917/86):
- Associazioni politiche;
- Associazioni sindacali;
- Associazioni di categoria;
- Associazioni religiose;
- Associazioni assistenziali;
- Associazioni culturali;
- Associazioni sportive dilettantistiche;
- Associazioni di promozione fiscale;
- Associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
Profilo oggettivo (comma 3 art. 148 del DPR 917/86)
A tal proposito occorre individuare due tipologie di attività:
1) Attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali
- Nei confronti di iscritti, associati o partecipanti;
- Anche dietro pagamento di corrispettivi specifici.
2) Cessione di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Il comma 4 (sempre dell'art. 148 del TUIR) precisa che la regola del comma 3 NON si applica a:
- Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- Somministrazione di pasti;
- Erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- Prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito;
- Gestione di spacci aziendali e di mense;
- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- Pubblicità commerciale;
- Telecomunicazioni e radiodiffusione.
Dott. Pierluigi Papi
Dottore commercialista e revisore legale
www.studiopapi.eu
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Dottore commercialista e Consulente di direzione aziendale
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