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Rivalutazione terreni e partecipazioni: Riapertura termini al 30 giugno 2017

Riapertura termini al 30 giugno 2017 (Legge di Bilancio 2017)

La legge di Bilancio 2017 ha ancora una volta riaperto i termini per la rivalutazione dei terreni e del valore delle partecipazioni, consentendo- in questo modo- a: persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabili organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2017, affrancando le plusvalenze conseguite, come previsto dall’art. 67,comma 1, lettere da a) a c-bis), TUIR, allorchè le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

MODALITA’ DI PERFEZIONAMENTO

La condizione richiesta è che, entro il 30 giugno 2017 un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ingegnere) rediga ed asseveri una perizia di stima del terreno ovvero delle partecipazioni. Più dettagliatamente la perizia potrà essere redatta:

-per i terreni da professionisti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili; da periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del Testo Unico di cui al R.D. n. 2011/1934;

-per le partecipazioni da professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nonché revisori legali dei conti; da periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il costo della detta perizia è deducibile dal reddito di impresa nel caso di partecipazione, mentre può essere portato ad incremento del costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente.

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

Entro il termine del 30 giugno 2017, il contribuente è tenuto, previa decadenza della rivalutazione, al versamento dell’imposta sostitutiva sul valore del terreno e della partecipazione risultante dalla perizia del professionista. L’importo della imposta sostitutiva è rimasto pari all’8% che si applicherà sia alla rideterminazione del costo dei terreni che alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate, senza distinguere tra qualificate e non.

Il versamento della suddetta imposta va effettuato

-        dal soggetto possessore della partecipazione o del terreno;

-        con il modello F24 e l’importo dovuto può essere compensato, in tutto o in parte, con crediti fiscali o contributi disponibili;

-        in un’unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo.

In caso di opzione per il versamento rateale, entro la data del 30 giugno 2017, dovrà essere versata soltanto la prima rata. Le successive andranno versate rispettivamente, entro il 30 giugno 2018 e il 30 giugno 2019 e dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 giugno 2017.

Con la C.M. n. 144 del 30 aprile 2008, L’Agenzia delle Entrate ha specificato che i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sono:

  • 8055, per l’imposta sostitutiva relativa alle partecipazioni;

  • 8056, per l’imposta sostitutiva relativamente alla rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Si precisa che come anno di riferimento va indicato il “2017” anche se si dovesse optare per la rateazione.

Laddove il contribuente effettui il versamento della prima rata nei termini di legge e ometta di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi saranno iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 10 e seguenti, D.P.R. n° 602/1973. Rimane, comunque, salvo il ricorso alla regolarizzazione tramite lo strumento del ravvedimento operoso (C.M. del 4.08.2004, n° 35/E).

Dott. Pierluigi Papi

Dottore commercialista e revisore legale

Iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Roma

Sito web: www.studiopapi.eu

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