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Definizione agevolata ruoli (“rottamazione delle cartelle di pagamento”)- Art. 6 Decreto Legge c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”
DI COSA SI TRATTA
E’ prevista la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015. Nello specifico è riconosciuta la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni né interessi, effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato (in un massimo di 4 rate, su cui sono dovuti interessi) delle somme:
Affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
Maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive/ notifica cartella di pagamento.
Tale agevolazione spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati versamenti nel periodo 01.10.2016- 31.12.2016.
TRIBUTI (TASSE) ESCLUSI DALLA DEFINIZIONE
Si tratta di somme iscritte al ruolo riguardanti:
Recupero aiuti di Stato;
Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.
CHI PUO’ PRESENTARE LA ISTANZA DI ADESIONE
Tutti i contribuenti (persone fisiche, ditte individuali, società), anche coloro i quali hanno già corrisposto integralmente le somme dovute, per la ridefinizione dei ruoli (ricalcolo del dovuto).
COME ADERIRE
Il soggetto interessato alla definizione agevolata deve esprimere la propria volontà mediante un’apposita dichiarazione da effettuare:
Entro il 21.01.2017 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame);
Utilizzando l’opportuna modulistica.
Nella detta dichiarazione dovrà essere indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE
Una volta presentata la domanda di definizione:
Sono sospesi i termini di prescrizione/ decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa;
L’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi/ ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, semprechè non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione di crediti pignorati
COME PAGARE LE SOMME DOVUTE
Entro il 21.04.2017 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto sopracitato), l’Agente della riscossione comunica al contribuente l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l’ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza.
I e II rata Ciascuna pari ad 1/3 delle somme dovute
III e IV rata Ciascuna pari ad 1/6 delle somme dovute
La scadenza della III rata non può superare il 15.12.2017, quella della IV rata non può rate non può eccedere il 15.03.2018.
Non appare superfluo rilevare che, in caso di versamento rateale, non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR 602/73 prevista per l’ipotesi di situazione di difficoltà del contribuente.
Si noti bene, infine, che il mancato/ tardivo/ insufficiente versamento della somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
Pierluigi Papi
Dottore commercialista
Revisore legale
Consulente di azienda
Sito web: www. studiopapi.eu
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Dottore commercialista e Consulente di direzione aziendale
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