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La campagna degli invii di lettere delle Entrate va avanti. Entro fine mese verrà ripetuta l’iniziativa già adottata lo scorso anno relativa al 730 precompilato con circa 200mila inviti a regolarizzare la posizione ai contribuenti che non hanno presentato né il 730 né il modello Unico entro il 30 settembre, pur essendo tenuti perché percettori di più redditi. In arrivo ci sono anche le lettere sullo spesometro: i destinatari sono tutte quelle partite Iva che, per il periodo d’imposta 2013, risulterebbero aver omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i ricavi conseguiti. La conferma arriva dalla circolare 42/E/2016 delle Entrate diffusa mercoledì 12 ottobre.
Le 305mila lettere del 2015
Il documento di prassi sottolinea anche come nel corso del 2015 siano state «inviate ai contribuenti circa 305mila comunicazioni finalizzate alla promozione della compliance che hanno consentito a moltissimi contribuenti di accogliere l'invito del Fisco a rimediare ad un errore o ad una dimenticanza in tempi brevi e con sanzioni ridotte, versando spontaneamente il dovuto».
Inoltre, tra le comunicazioni inviate, 190mila sono anomalie riscontrate nel triennio 2011-2013 sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Comunicazioni che - a detta dell’Agenzia - hanno «consentito ai contribuenti di sanare eventuali errori od omissioni contenuti nei relativi modelli, avvalendosi del ravvedimento operoso e hanno anche indotto una parte di essi a valutare il proprio comportamento dichiarativo in occasione della presentazione di Unico 2015, con conseguente adeguamento spontaneo dei ricavi e dei compensi non annotati nelle scritture contabili».
Le comunicazioni su più tipologie di redditi
La spinta per incentivare la compliance sta proseguendo anche nel 2016 con l'invio di varie tipologie di comunicazioni. Sono state inviate comunicazioni con più criteri (circa 266mila) riguardanti diverse tipologie reddituali (quali, redditi da locazione immobiliare, redditi di lavoro dipendente, redditi derivanti dagli assegni divorzili, quote di plusvalenze non dichiarate relativi ai beni patrimoniali relativi all'impresa, redditi di partecipazione, redditi di capitale e redditi diversi) destinate ad un numero sempre maggiore di contribuenti che potranno, mediante l'istituto del ravvedimento operoso, porre rimedio agli eventuali errori o omissioni commessi.
A ciò si aggiungono poco più di 2.200 comunicazioni destinate ai contribuenti che presentano possibili anomalie in relazione alla dichiarazione dei compensi percepiti per avere concorso alla raccolta effettuata per il tramite degli apparecchi da gioco.
Le correzioni entro 90 giorni dalla scadenza
La circolare illustra anche le differenze tra le correzioni entro 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione e quelle successive. Nel primo caso, in presenza dichiarazione integrativa o sostitutiva lo “sconto” sulle sanzioni cambia a seconda del tipo di errore:
- per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato, con una riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento, non trovando più applicazione la sanzione fissa di 250 euro;
- per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione è quella prevista per le «violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni» (articolo 8 del Dlgs 471 del 1997). Per questi ultimi, il contribuente dovrà pagare, ad esempio, la sanzione di 250 euro, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 1/9 (quindi a 27,78 euro) e quella per omesso versamento, se dovuto, in misura ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione. In passato a questo tipo di violazioni si applicava la sanzione prevista per la presentazione di dichiarazione tardiva.
In caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro i 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione in misura fissa pari a 250 euro prevista per l'omissione della dichiarazione in assenza di debito d'imposta, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 25 euro (1/10). Se alla tardività della dichiarazione si accompagna un carente o tardivo versamento del tributo si applica, inoltre, la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.
Le correzioni dopo 90 giorni
Dal 1° gennaio 2016, se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza:
-per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato; in caso di ravvedimento, si applica una riduzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione;
-per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione da regolarizzare sarà pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Se invece si tratta di violazioni che integrano ipotesi di irregolarità senza imposta dovuta, e non di infedeltà dichiarativa, la sanzione resta quella prevista dall'articolo 8 citato anche dopo 90 giorni. In entrambi i casi, con il ravvedimento si applica una riduzione della sanzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della stessa.
La circolare 42/E/2016 chiarisce poi che oltre i 90 giorni dalla scadenza non è possibile sanare con il ravvedimento il caso dell'omessa dichiarazione, anche quando la stessa è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
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Redazione di Rete Commercialisti