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È entrato in vigoreil nuovo codice deontologico dei commercialisti. Il nuovo Codice è stato caratterizzato da un restyling necessario per adeguare le norme di comportamento all’evoluzione dei tempi e ai mutamenti della professione.
Alcune norme del Codice deontologico riguardano anche ai rapporti fra tirocinanti e colleghi anziani e quelle sulla decorrenza immediata del rimborso spese da corrispondere al tirocinante. Le maggiori novità restano però quelle in materia di pubblicità che fanno riferimento all’utilizzo del titolo accademico di professore. Le disposizioni in tema di pubblicità da un lato tendono a preservare l’aspetto etico calibrato al rispetto deicanoni di “dignità e decoro” minimi, dall’altro agevolano quella libertà economica e “d’impresa”, in virtù della quale ogni professionista dovrebbe essere libero di dare la massima diffusione pubblicitaria ai propri servizi professionali. In questo senso infatti è ammessa una pubblicità informativa con qualsiasi mezzo, avente ad oggetto ogni aspetto dell’attività professionale. Sono ovviamente previsti dei limiti specifici a tale libertà. Viene previsto anche un “Codice delle Sanzioni” predisposto dal CNDCEC idoneo a pervenire ad una applicazione del Codice deontologico uniforme a livello nazionale.
1) le disposizioni del Codice verranno ad applicarsi anche alle società professionali perché compatibili;
2) i riferimenti ai soggetti addetti all’esercizio dell’azione disciplinare (consigli di disciplina) hanno subito un aggiornamento;
3) introdotto l’obbligo di copertura assicurativa per i rischi professionali;
4) determinati comportamenti volti a rendere effettivo il dovere di colleganza sono stati precisati con maggiore chiarezza;
5) introdotta la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo recesso, la possibilità di unindennizzo del professionista;
6) la condotta del professionista in caso di rinunzia all’incarico professionale qualora il cliente si renda irreperibile è stata meglio chiarita;
7) la misura del compenso va concordata per iscritto al momento dell’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprendente spese, oneri e contributi in maniera conforme a quanto stabilito dalla legge;
8) introdotti nuovi obblighi informativi, nell’ambito dell’assunzione di incarichi istituzionali, che sono volti a incrementare la trasparenza della rispettiva attribuzione, inoltre viene espressamente vietato l’utilizzo di qualsiasi incarico istituzionale che abbia scopi pubblicitari o sia volto ad accelerare l’affidamento di incarichi professionali;
9) in capo all’iscritto viene previsto un dovere di collaborazione con gli organismi di categoria, anche mediante tempestiva, completa e attendibile risposta a specifiche richieste poste da questi durante lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali;
10) le misure di contrasto del fenomeno di esercizio abusivo della professione vengono consolidate e fortificate;
11) introdotte specifiche disposizioni in merito all’uso del titolo accademico, nell’ambito delle norme sulla pubblicità; prevedendo, poi, il divieto di inserire riferimenti commerciali o pubblicitari nei siti web degli iscritti
12) novità anche sul tirocinio, con la norma che si allinea a quanto stabilito dalla riforma del 2012, prevedendo un rimborso spese per i tirocinanti dopo il sesto mese di pratica.
Il Codice deontologico, in tema di pubblicità informativa prevede che:
La disciplina della concorrenza prende ad esempio quella prevista già nel diritto comunitario, il quale assimila l’esercizio delle professioni intellettuali all’attività di “impresa”. La 1^ novità prevista dal codice sul tema è il divieto di intermediazione, solo però qualora pregiudichi l’indipendenza e l’obiettività del professionista. Per quanto riguarda l’esercizio abusivo dell’attività professionale invece viene previsto un divieto assoluto cosi' come era menzionato anche dal Codice del 2008. Tale divieto però qui viene rafforzato perché tutti gli iscritti all’Albo dei commercialisti che vengono a conoscenza di casi di esercizio professionale abusivo sono tenuti a comunicarlo tempestivamente al proprio Consiglio dell’Ordine. A carico di quest’ultimo resta invece l’obbligo di informare il Consiglio di Disciplina competente per territorio
Arriverà a breve anche un Codice delle sanzioni per fornire ai Consigli di disciplina indicazioni uniformi sull’applicazione delle decisioni disciplinari in caso di violazione delle norme deontologiche.
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Redazione di Rete Commercialisti