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Pensioni, la Cassa Commercialisti modifica le regole per il riscatto della laurea

Attività professionali 

Le modalità di riscatto, ai fini pensionistici, degli anni della laurea, del servizio militare e del tirocinio professionale e il contributo per i figli portatori di handicap sono le misure contenute nelle due delibere della Cassa Dottori che hanno ricevuto il via libera dai Ministeri vigilanti. Come spiega la CNPADC in un comunicato stampa, la prima delibera innova la disciplina del riscatto solo per chi lo farà con il metodo contributivo. 

Nel dettaglio, viene quadruplicata la durata dei piani di rateizzazione dell’onere, passando dalla metà al doppio del periodo riscattato, sono eliminati gli interessi di rateizzazione ed è introdotta la possibilità, in caso di mancato pagamento dell’intero onere, di optare tra la restituzione dei versamenti, annullando gli effetti del riscatto, e il riconoscimento di annualità contributive inferiori rispetto a quelle inizialmente indicate. Per coloro che optano per il riscatto basato sul metodo reddituale, invece, nulla è mutato.

Immutate anche le altre condizioni per l'esercizio del riscatto. Il Dottore Commercialista può riscattare periodi non coperti da contribuzione e utilizzare i contributi riscattati per ottenere tutte le prestazioni erogate dalla Cassa. In particolare è possibile riscattare il periodo legale del corso di laurea in economia e commercio, ovvero in discipline considerate dalla legge equivalenti ai fini della ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista; il periodo del servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo entro il limite di anni 2; il tirocinio professionale per un periodo massimo di tre anni. 

Il riscatto può essere richiesto, ricordano dalla Cassa Commercialisti, dagli iscritti alla Cassa non pensionati, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità; dai superstiti dell’iscritto che non si è avvalso della facoltà di riscatto. Restano non riscattabili i periodi per i quali si è già richiesto ed ottenuto il riscatto o l'accredito presso altri Enti previdenziali; i periodi già coperti da contribuzione presso altre gestioni previdenziali. 

La seconda delibera completa l’aggiornamento del Regolamento assistenziale, modificando l’istituto del contributo riconosciuto in caso di figli portatori di handicap.  E’ stato eliminato il requisito di anzianità di iscrizione quinquennale e la previsione che l’handicap dovesse essere riconosciuto in data successiva all’iscrizione alla Cassa. Inoltre, l’entità del contributo da riconoscere annualmente agli aventi diritto potrà essere aumentata con delibera del CdA e contestualmente sono state semplificate le modalità di richiesta.




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Redazione

Redazione di Rete Commercialisti