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Fisco, maxi multe in arrivo per i recidivi

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Ancora una valanga di sanzioni fiscali in arrivo. Rischio maxi-sanzioni per i contribuenti recidivi

Le prime applicazioni delle nuove penalità tributarie in vigore dal 1° gennaio scorso stanno generando più di un dubbio sull’esatta interpretazione di alcuni istituti e che potrebbero in molti casi risultare peggiorative rispetto al passato, con conseguenti aumenti sulle sanzioni applicate per le dichiarazioni infedeli oppure omesse. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, verranno inasprite le sanzioni e le multe per i contribuenti che nell'arco di tre anni si sono macchiati della stessa infrazione per due volte di seguito. Di fatto la nuova multa sarà aumentata di circa la metà rispetto a quella rilevata nel primo accertamento in caso di recidiva. La sanzione, secondo quanto avrebbe dichiarato il ministero dell'Economia è retroattiva. 

Occhio a questo punto.

La «ripetizione»

La recidiva infatti potrebbe scattare anche nel caso in cui vi sia una violazione reiterata in progressione, ma in momenti differenti se rapportati al periodo di imposta. Di certo, le nuove norme verranno applicate immediatamente e si riferiscono soprattutto alle dichiarazioni infedeli. Se queste vengono realizzate con fatture false, dal 1 gennaio scatta automaticamente l'aumento del 50 per cento della sanzione prevista.

i ritiene che una corretta applicazione del «favor rei» porti a considerare il triennio di riferimento solo quello successivo al 2016 e non il precedente. In caso contrario, verrebbe contraddetta la volontà del legislatore - espressa dalla riforma del 1997 (e ripetutamente ribadita delle Entrate) - di assimilare, ove possibile, il sistema sanzionatorio amministrativo a quello penale: troverebbe infatti applicazione un’aggravante (la recidiva) per violazioni commesse in periodi in cui non era obbligatoriamente prevista.

L’ulteriore questione, sempre relativa alla recidiva, riguarda le modalità di calcolo dell’aumento della metà della sanzione in presenza di più violazioni constatate contemporaneamente. Si pensi all’ipotesi in cui in un processo verbale di constatazione siano constatate plurime violazioni della stessa indole per più periodi di imposta.

Si tratta allora di comprendere se in queste (frequenti) ipotesi l’aumento della pena vada operato (nonostante la constatazione contemporanea delle violazioni per più periodi di imposta) e come si determini per effetto della recidiva rispetto agli altri incrementi previsti dal cumulo giuridico.

Secondo la circolare 180/E del 1998 prima di procedere all’unificazione (ex articolo 12 del Dlgs 472/1997), la sanzione - determinata per la violazione intervenuta in un secondo momento - può essere preventivamente aumentata per la recidiva. In base alla circolare 23/E/1999 (sull’applicazione delle sanzioni accessorie per la reiterata mancata emissione degli scontrini), invece, bisogneràavere riguardo alla constatazione della violazione.

Inoltre la recidiva potrebbe scattare in presenza di violazioni reiterate anche in progressione che però si consumano in momenti differenti ma relative allo stesso periodo di imposta: si pensi a un’omessa fatturazione o un’indebita detrazione Iva nell’anno 2016 rispetto all’infedele dichiarazione dei redditi o Iva conseguente. La norma si riferisce a violazioni della stessa indole commesse nei tre anni precedenti e, operando un’interpretazione rigorosa, non escluderebbe quelle «in progressione» autonomamente sanzionate relative allo stesso anno (come le singole violazioni Iva rispetto alla dichiarazione infedele).

Le altre aggravanti 

C’è poi il problema delle altre aggravanti introdotte dalla riforma, per le quali alcuni uffici sostengono un’immediata applicazione in ipotesi di una rideterminazione delle sanzioni richiesta dal contribuente. Si pensi al caso della dichiarazione infedele (la cui sanzione è stata ridotta) che però, se realizzata con fatture false, dal 1° gennaio 2016 comporta l’aumento della metà della sanzione. Secondo vari uffici, in questi casi, non è possibile applicare la nuova sanzione ridotta prevista per la dichiarazione infedele perché il confronto ai fini del «favor rei» dovrebbe tener conto anche della nuova aggravante prevista per l’utilizzazione di fatture false, con la conseguenza che la nuova sanzione sarebbe peggiorativa rispetto alla precedente.

Anche in questa ipotesi, applicando i principi generali sul «favor rei», le situazioni peggiorative (nello specifico un’aggravante prima non prevista) si dovrebbero applicare solo per il futuro.

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Redazione di Rete Commercialisti