Guida al nuovo regime forfettario e differenze col vecchio regime dei minimi. Tutto quello che c'è da sapere
Redazione
29.01.2016
Fisco e Tributi
La legge di Stabilità 2016 ha introdotto un nuovo regime forfetario, che presenta similitudini e novità rispetto a quello preesistente. Dal 1° gennaio 2016 chi vuole aprire una partita IVA con un regime agevolato ha solo l’opzione del regime forfetario, a differenza del 2015 in cui si poteva optare, grazie alla norma prevista dal «Decreto Milleproroghe», per il regime dei minimi o per il regime forfetario.
COS’È IL REGIME FORFETTARIO
Con la nuova legge di stabilità le partite Iva potranno usufruire di un nuovo regime forfetario. Si tratta, in pratica, di un nuovo sistema semplificato di tassazione che, tramite una serie di sconti fiscali, intende agevolare chi ha un’attività che percepisce bassi redditi.
Chi già operava con il regime forfetario dal 2015 potrà continuare ad operare, purché si rispettino i requisiti recentemente aggiornati dall’ultima Legge di Stabilità.
Chi, invece, operava con il regime dei minimi potrà proseguire l’attività fino alla naturale scadenza ovvero i 5 periodi d’imposta oppure fino al compimento del 35° anno di età.
Ecco un’analisi dell’applicazione temporale di vecchia e nuova normativa su regime forfetario e regime dei minimi alla luce della Legge di Stabilità 2016.
Partita IVA, regime forfetario 2016: l’unico agevolato in caso di inizio nuova attività
Per effetto di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, a partire dal prossimo 1° gennaio l’unico regime agevolato per le partite IVA sarà il regime forfetario.
Per l’inizio delle nuove attività sarà prevista un’aliquota agevolata al 5% per i primi 5 anni, oltre i quali salirà al 15%.
Il calcolo dell’imposta sostitutiva avverrà applicando l’aliquota di riferimento al prodotto tra il fatturato sviluppato e il coefficiente di redditività associato al tipo di attività.
La Legge di Stabilità 2016 ha elevato i limiti previsti per il fatturato, riportando a 30.000 euro quello previsto per le attività professionali ed equiparate.
Partita IVA, cosa succede a chi ha aperto il forfetario nel 2015?
I contribuenti che hanno aperto la partita IVA con il regime forfetario nel 2015dovranno applicare l’aliquota di imposta sostitutiva più elevata.
Per i prossimi 4 anni, invece, tali contribuenti potranno applicare la nuova aliquota del 5%, salvo tornare al 15 al 6° anno di attività (nel 2020).
Partita IVA, cosa succede ai contribuenti nel regime dei minimi dal 2014?
Per i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi nel 2014, la Legge di Stabilità 2015 aveva previsto la possibilità di proseguire fino a scadenza naturale ovvero alla fine del quinquennio o al compimento del 35° anno di età.
All’inizio del 2015, con il decreto milleproroghe, era stata introdotta la proroga del regime dei minimi sino a che il legislatore non avesse riformato la materia in modo organico, cosa che è avvenuta con la Legge di Stabilità 2016.
Partita IVA, cosa succede ai contribuenti nel regime dei minimi dal 2015?
In perfetta analogia con quanto avvenuto lo scorso anno e, in assenza di una specifica previsione normativa contraria, si ritiene che quanto previsto per il 2014 valga anche per il 2015.
Di conseguenza, anche chi ha aperto la partita IVA nel 2015 potrà proseguire nel regime dei minimi fino al termine del quinquennio o fino al compimento del 35° anno di età.
REGIME DEI MINIMI, LE CONDIZIONI
Fino a quest’anno, autonomi e piccoli imprenditori hanno potuto optare per il cosiddetto regime dei minimi. Tale sistema garantisce sgravi fiscali per cinque anni (o fino al compimento dei 35 anni d’età) con imposta sostitutiva al 5% su redditi e compensi netti di massimo 30mila euro. Il soggetto interessato, inoltre, non deve aver superato i 15mila euro per l’acquisto di beni strumentali.
COSA CAMBIA CON IL NUOVO REGIME FORFETTARIO : TASSAZIONE PIÙ ALTA
Per chi lo sceglierà, il regime forfettario comporterà un aumento dell’imposizione fiscale poiché l’imposta sostitutivapasserà dal precedente 5% al 15% del 2015.
NUOVE FASCE DI RICAVI TASSABILI
I ricavi su cui l’imposta andrà a gravare, tuttavia, saranno differenziati in base all’attività svolta, entro un range che oscillerà dai 15mila ai 40mila euro. Per ogni attività, classificata in base ai codici Ateco 2007, si terrà conto di uno specifico coefficiente di redditività che potrà oscillare dai 40mila agli 80mila euro. Per i professionisti tale coefficiente è pari al 78%. In pratica, un giovane avvocato che ricava 10mila euro verrà tassato del 15% su un imponibile forfettario di 7.800 euro.
REGIME FORFETTARIO SENZA LIMITI DI TEMPO
Si potrà rimanere nel nuovo regime semplificato anche oltre i cinque anni previsti dal precedente regime dei minimi. L’uscita dal regime forfettario, in tal modo, dipenderà solo dal decadimento dei requisiti di permanenza. Più precisamente, il regime non sarà più attivo dopo un anno dalla loro perdita.
ESONERI, SCONTI E RIDUZIONI PER CHI PASSA AL FORFETTARIO
Il nuovo regime forfettario esonera dall’applicazione degli studi di settore, e dal versamento di Iva ed Irap. Per chi ne usufruisce non sussistono nemmeno gli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. In tema di contributi, il regime forfettario permetterà di versarli direttamente sul reddito dichiarato.
Inoltre, chi avvia una nuova attività, o sottostà al regime dei minimi ma passa al forfettario dal, o ancora è in attività da almeno tre anni, può fruire di una riduzione del reddito pari ad un terzo del suo valore qualora decidesse di optare per il nuovo regime forfettario.
QUALI OBBLIGHI RIMANGONO CON IL REGIME FORFETTARIO
A permanere saranno gli obblighi di numerare e conservare le fatture di acquisto, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Nella fattura dovrà essere presentata una dichiarazione che specifichi che il proprio reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.
REGIME DEI MINIMO O FORFETTARIO? LA RISPOSTA DEGLI ESPERTI
Il regime forfettario di determinazione del reddito potrà essere applicato dal 2016 anche dai contribuenti che negli anni precedenti abbiano optato per un regime fiscale o contabile diverso. L'importante chiarimento è stato fornito dalla agenzia delle Entrate in occasione della manifestazione Telefisco 2016. Il regime forfetario introdotto dalla legge 190/2014 è l'unico vigente dal 2016 per le persone fisiche che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo iniziate da quest'anno.
Si ricorda che tale regime è consentito in presenza di alcuni requisiti di accesso, quali per esempio l'aver conseguito nell'anno precedente un ammontare di ricavi o compensi in misura non superiore a quello indicato nella tabella allegata alla legge finanziaria dello scorso anno e modificata dal comma 111 della legge 208/2015. Trattandosi del regime naturale, i soggetti che nel 2015 hanno rispettato i requisiti di accesso dal 2016 possono applicare il regime forfetario.
L'agenzia delle Entrate ha esaminato due casi in cui il contribuente nel 2015 ha applicato il regime dei contribuenti minimi (articolo 27 del Dl 98/2011) frutto di una opzione da comunicare nel rigo VO34 del quadro della dichiarazione Iva 2016 (da allegare al modello Unico 2016) oppure un altro regime contabile come ad esempio quello semplificato (Dpr 600/1973), pur avendo realizzato nel 2014 un ammontare dei ricavi inferiore a quello previsto per l'ammissione al regime forfetario.
Trattandosi di opzioni scatterebbe il vincolo triennale di cui al Dpr 442/97. Le Entrate sostengono che rilevano le modifiche fiscali introdotte dal 2016; si tratta infatti della misura dell'imposta sostituiva per le nuove attività, il periodo minimo di applicazione, la tassazione agevolata ora fissato per cinque anni anche nel regime forfetario. Per queste ragioni l'Agenzia sostiene che, per chi ha esercitato l'opzione anche mediante comportamenti concludenti, non si applica il vincolo triennale ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto n. 442.
Possiamo quindi avere le seguenti situazioni:
1 - contribuente che ha iniziato la attività negli anni precedenti applicando il regime dei contribuenti minimi; questo contribuente può transitare nel regime forfetario ed applicare per gli anni mancanti al quinquennio l'imposta sostitutiva del 5%. Questo passaggio è comunque vantaggioso in quanto nel regime forfetario il reddito si determina con un coefficiente e quindi non rilevano i costi, i contributi previdenziali sono ridotti del 35% ed il regime si applica per l'intero anno anche in caso di superamento del limite di ricavi nel corso del periodo di imposta. Ha interesse a rimanere nel regime dei minimi chi è giovane, in quanto lo può mantenere fino al trentacinquesimo anno di età.
2 - contribuente che nel 2015 si è collocato in regime di contabilità semplificata avendo realizzato nell'anno precedente un ammontare di ricavi non superiore ai limiti per l'ammissione al regime semplificato. In questo caso l'opzione sarebbe vincolante per altri due anni ma il contribuente può transitare nel regime forfetario; in questo caso deve essere effettuata la rettifica della detrazione Iva.
REGIME FORFETTARIO. INDICAZIONI DELL'INPS PER ADERIRE AL REGIME AGEVOLATO
Gli Artigiani e Commercianti che aderiscono al regime agevolato (nuovo regime forfettario) previsto dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 e ss, hanno ricevuto dall’INPS, con messaggio n. 286 del 25 gennaio 2016, l’indicazione delle modalità operative per la presentazione delle istanze.
La Legge di stabilità 2016,L. 208/2015, ha ridefinito i criteri e le caratteristiche del regime agevolato definito dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, offrendo ai contribuenti anche dei vantaggi contributivi.
Con messaggio n. 286 del 25 gennaio 2016, l’INPS fornisce l’indicazione delle modalità di presentazione delle domande per aderire al regime agevolato. In particolare le istanze dovranno pervenire all’istituto attraverso apposito modulo disponibile all’interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, secondo le seguenti scadenze:
- per soggetti già esercenti attivitàd’impresa e/o attivi in gestione al 31/12 dell’anno precedente all’anno corrente è tassativamente il giorno 28 febbraio dell’anno di presentazione della domanda stessa (anno corrente);
-per i soggetti che abbiano una data di inizio attività antecedente il 31/12 dell’anno precedente all’anno corrente senza essere titolare di posizione attiva a quel giorno, la domanda di adesione al regime agevolato deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno corrente.
Per il riconoscimento del regime agevolato, è necessario che alla data della presentazione la posizione sia attiva.
Le domande saranno istruite in maniera automatizzata ad esclusione dei casi in cui si renda necessario l’intervento della sede la cui consultazione potrà avvenire tramite il percorso Intranet – Processi – Artigiani e Commercianti –Sezione Gestione: Istanza presentate mediante moduli telematizzati – Adesione/Rinuncia al regime agevolato L 208/2015.
La gestione delle posizioni sarà invece possibile tramite l’accesso alle nuove funzionalità dal percorso Intranet – Processi – Artigiani e Commercianti –Sezione Gestione: Accesso alle applicazione EAP (ex AS400) reingegnerizzate – Aggiornamenti online: Imposizione Contributiva – Regime agevolato L 208/2015.
Le funzionalità messe a disposizione dell’utente sono:
- Adesione al regime agevolato,
- Adesione parziale al regime agevolato,
- Rinuncia al regime agevolato,
- Revoca totale dal regime agevolato,
- Revoca parziale dal regime agevolato.
In caso di iscrizione del soggetto che generi l’attribuzione di un nuovo codice azienda si potrà godere del regime agevolato solo a fronte di presentazione di una nuova domanda.
COME APRIRE UNA PARTITA IVA COL NUOVO REGIME FORFETTARIO. REQUISITI E CONDIZIONI D'ACCESSO
Ecco quali sono le condizioni e i requisiti previsti per l’accesso alla partita IVA con il nuovo regime forfetario 2016:
- non aver conseguito ricavi o compensi superiori ai limiti indicati nell’allegato della Legge di Stabilità 2016, diversi a seconda del codice Ateco di riferimento;
- non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi;
- non aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.
Sono esclusi, invece, dall’accesso alla partita IVA con il regime forfetario 2016 i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- regimi speciali IVA o regime forfetari per la determinazione del reddito;
- contribuenti non residenti, salvo che non si produca almeno il 75% del reddito in Italia e si assicuri un elevato scambio di informazioni;
- contribuenti che come attività abituale effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi.
Partita IVA, regime forfetario: limiti fatturato/ricavi annuali e coefficienti di reddito
Il regime forfettario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività (che varia in funzione del codice attività con cui la partita IVA è stata aperta).
I limiti di ricavi/fatturato e il coefficiente di redditività dipendono dal tipo di attività svolta, a sua volta inquadrato in uno specifico codice ATECO.
Ecco l’elenco dei limiti di reddito, ricavi/fatturato e coefficiente di redditività divisi a seconda del settore economico di riferimento (tra parentesi le radici del codice ATECO):
- Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11) coefficiente redditività è il 40% limite ricavi/fatturato 45.000 euro;
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio [45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9] limite ricavi/fatturato è 50.000 con coefficiente di redditività al 40%;
- Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81): limite fatturato/ricavi 40.000 e coefficiente di redditività al 40%;
- Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 - 47.8): limite fatturato/ricavi 30.000 e coefficiente di redditività al 54%;
- Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68): limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività all’ 86%;
- Intermediari del commercio (46.1): limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività al 62%;
- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56): limite fatturato/ricavi 50.000 e coefficiente di redditività al 40%;
- Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88): limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficente di redditività al 78%;
- Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficiente di redditività al 67%.
Partita IVA 2016, regime forfetario: tassazione, aliquota al 5% per 5 anni e al 15% dal 6° anno
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un particolare regime di tassazione per la Partita IVA in regime forfetario 2016:
- aliquota dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni;
- dal sesto anno l’aliquota dell’imposta sostitutiva sale al 15%.
L’imposta sostitutiva è l’unica forma di imposizione fiscale sul reddito dei contribuenti nel regime forfetario e sostituisce l’IRPEF (ordinaria e addizionali) e l’IRAP; l’IVA non è dovuta.
Partita IVA 2016, regime forfetario e regime previdenziale
Dal punto di vista previdenziale il regime forfettario prevede che i contributi INPS siano calcolati sul reddito determinato a forfait in base ai criteri fiscali.
Per un approfondimento sul regime previdenziale INPS in vigore dopo la Legge di Stabilità 2016 i lettori di Forexinfo potranno fare riferimento alla seguente guida:
Per le ditte individuali è stata prevista la riduzione del 35% dei contributi minimi dovuti dagli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti.
Di conseguenza, i contribuenti che apriranno una partita IVA per lo svolgimento di un’attività di impresa dovranno versare un minimale ridotto del 35% (quindi non si applicherà più il minimale INPS previsto in precedenza per artigiani e commercianti in regime ordinario) più la quota proporzionale calcolata sul reddito determinato a forfait.
Ovviamente ciò comporta un vantaggio immediato in termini finanziari ma, contemporaneamente, una penalizzazione in termini di accumulo del montante contributivo.
Per i lavoratori autonomi non iscritti ad alcun albo professionale e titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS l’aliquota contributiva viene confermata al27,72% anche per il 2016.
Il blocco riguarda esclusivamente i lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS professionisti senza cassa.
Dal 1° gennaio 2016 aumenta dal 23,50% al 24%, invece, l’aliquota contributiva dovuta dai titolari di partita IVA titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.
REGIME DEI MINIMI E FORFETARIO, ECCO LE DIFFERENZE
Scegliere il vecchio regime dei minimi al 5% o quello forfettario al 15%? È la domanda che ci si pone quando si decide di aprire una nuova attività. Nella pratica la prima opzione sembra quella preferita dalle partite Iva, poco propense ad abbandonare il vecchio per seguire il nuovo.
Vediamo però di capirne più, scoprendo le differenze tra i due modelli.
REGIME AGEVOLATO
In entrambi i casi non si paga né l’Iva né l’Irap.
Innanzitutto va detto che entrambi sono regimi agevolati rispetto a quello ordinario, perché oltre a prevedere una tassazione fissa e non a scaglioni progressivi, presentano anche semplificazioni contabili e fiscali: solo per capirsi in entrambi i casi non si paga né l’Iva né l’Irap.
LE DIFFERENZE
Per essere minimi bisogna sempre fatturare meno di 30mila euro all’anno: se si supera il tetto addio vantaggi.
Nel regime dei minimi l’Irpef da pagare a fine anno è pari al 5% del reddito calcolato come differenza tra quanto si è incassato e quanto si è pagato. Ovviamente i costi deducibili sono solo quelli inerenti all’attività e non anche le spese personali.
Questa tassazione agevolata si può mantenere per i primi cinque anni di attività, ad eccezione dei giovani che possono mantenerlo anche oltre i cinque anni, ma fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Per essere minimi bisogna però sempre fatturare meno di 30mila euro all’anno: se si supera il tetto addio vantaggi.
Nei minimi l’Irpef da pagare a fine anno è pari al 5% del reddito calcolato come differenza tra quanto si è incassato e quanto si è pagato.
Nel nuovo regime forfetario la percentuale di tassazione è del 15%. Occhio però che il reddito non è calcolato come differenza tra costi e ricavi, ma è determinato forfettariamente (da qui il nome attribuito nella prassi al nuovo regime) dal Fisco applicando ai ricavi una percentuale variabile in base all’attività svolta.
Questo regime può essere mantenuto senza limiti di tempo, sempre se si resta nel tetto massimo di fatturato. Anche questa soglia non è fissa, ma varia a seconda dell’attività. In particolare il tetto oscilla tra i 15mila e i 40mila euro annui.
GLI ASPETTI SIMILI
Fin qui le differenze, i due regimi hanno però anche alcune cose in comuni. Per esempio lesemplificazioni burocratiche.
La percentuale fissa di tassazione è del 5% nei minimi e del 15% nel forfettario.
La percentuale fissa di tassazione (5% nel regime dei minimi, 15% nel forfettario) sostituisce infatti il pagamento dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali, nonché il versamento dell’Irap.
Inoltre in entrambi i casi le persone che aderiscono non dovranno applicare l’Iva nelle fatture (la spesa finale del cliente sarà quindi più bassa), ma di conseguenza non potranno neanche scaricare l’Iva pagata sugli acquisti (in questo caso quindi il costo sarà più alto, ma almeno nel regime dei minimi è deducibile, nel forfettario non si può invece scaricare).
Chi aderisce non dovrà applicare l’Iva nelle fatture e potrà proporre prezzi più vantaggiosi ai clienti.
Infine ultime due caratteristiche in comune: chi sceglie uno dei due regimi non è soggetto alla ritenuta d’acconto (incasserà quindi di più dal cliente) e non dovrà tenere la contabilità
A partire dal 1° gennaio 2016 il regime forfettario, di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014, rappresenta il “nuovo” regime naturale, nel senso che i soggetti che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione vi entrano “automaticamente”. La considerazione di cui sopra passa attraverso un’analisi sullo stato di fatto del contribuente. In altri termini, sorge l’esigenza di condurre l’analisi stabilendo, innanzitutto,se il contribuente, per il quale si deve decidere l’adozione del regime, sia: in attività alla data del 1° gennaio 2016, con un ‘attività già iniziata nel corso dell’anno d’imposta 2015; una “new entry” nel panorama fiscale italiano, nel senso che intraprende l’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione nel corso del 2016. Ad oggi il “panorama” del regime fiscale adottabile è costituito rispettivamente dal regime forfettario, quale regime naturale, dal regime ordinario e dal regime dei c.d. minimi solo per i soggetti in attività alla data del 31.12.2015 che nel corso di tale periodo d’imposta hanno adottato tale regime. Iniziando l’analisi dal regime ordinario è necessario stabilire che l’applicazione delle regole ordinarie può essere alternativamente: a) un obbligo, nel caso in cui: il contribuente non rispetti i presupposti di accesso, condizione verificabile solo per i soggetti già in attività alla data del 31.12.2015; il contribuente manifesti una condizione preclusiva per il regime forfettario, condizione verificabile tanto per i soggetti in attività al 31.12.2015, quanto per quelli che intraprendono l’attività nel 2016; b) una facoltà per quei contribuenti che, pur avendo le condizioni per accedere al regime forfettario, decidono in ogni caso di accedere al regime ordinario valutando lo stesso magari più conveniente alla propria situazione. La scelta del regime deve essere valutata considerando che nel caso in cui un contribuenteopti volontariamente per il regime ordinario, quest’ultimo è obbligatorio per il primotriennio, mentre per le annualità successiva la “possibilità” di scelta è rinnovabile di anno in anno. Considerazione di sicura importanza nella valutazione del regime. Per quanto riguarda i soggetti che nel corso dell’anno 2015 hanno intrapreso l’attivitàd’impresa arte o professione adottando il regime dei c.d. minimi è prevista la possibilità diportare a naturale completamento l’applicazione dello stresso. Di conseguenza, a seconda dei casi, sino al compimento del 35° anno di età o al completamento del quinquennio di applicazione. In altri termini, i soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi proseguono nel 2016 con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età; se il 2015 è l’ultimo anno di applicazione del regime, gli stessi, nel 2016, possono adottare il regime forfetario, se rispettati i requisiti di ricavi / compensi e le ulteriori condizioni richieste, oppure “passano” al regime ordinario. Di conseguenza, le possibili situazioni possono essere così rappresentante: