Vuoi passare alla versione mobile di Rete Commercialisti? Clicca qui!
ENTRA

Il conto del fisco guarda al passato

Burocrazia 

In presenza di reati tributari, si verifica sempre il raddoppio dei termini di accertamento a prescindere dal fatto che le violazioni penali non siano più punibili, con la conseguenza che la regolarizzazione dei capitali detenuti illegittimamente all’estero potrà riguardare i periodi di imposta fino al 2004 per le omesse presentazioni delle dichiarazioni e fino al 2006 in caso di infedeltà dichiarative. L’emissione di fatture false, inoltre, resta sempre perseguibile con la conseguenza che se il contribuente che ha ricevuto i falsi documenti opta per la voluntary con ogni probabilità denuncerà il proprio fornitore. A fornire queste rigorose interpretazioni è l’agenzia delle Entrate con la circolare 10/E di ieri.

 

 
 

Copertura penale limitata

Nei confronti di coloro che aderiscono alla voluntary, viene esclusa la punibilità per i delitti tributari di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di false fatture e mediante altri artifizi; dichiarazione infedele; omessa presentazione; omesso versamento delle ritenute e dell’Iva. Questa non punibilità vale sia per coloro che si avvalgono della procedura internazionale, cioè a dire che hanno disponibilità estere, sia per i contribuenti che intendono sanare evasioni fiscali senza avere traferito all’estero le somme. Resta ferma, invece, la punibilità per i reati di emissione di false fatture e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La circolare evidenzia a questo riguardo che mentre non sarà punibile chi commette il reato di infedele dichiarazione utilizzando le fatture false, permane la punibilità del terzo che emette tali documenti, nei riguardi del quale gli uffici delle Entrate inoltreranno la corrispondente denuncia penale.

La circostanza non è di poco conto perché la gravità delle due fattispecie è la stessa, con la sola differenza che l’una punisce chi emette le fatture false (e non danneggia di per sé l’erario) e ora resta sanzionato penalmente, e l’altra, invece, chi riceve e contabilizza tra i costi tali documenti (ottenendo un risparmio fiscale) e che ora beneficia della non punibilità.

Nel momento in cui il contribuente che ha ricevuto la falsa fatture effettua ora la collaborazione volontaria perché non è punito, dovrà di fatto denunciare il proprio fornitore (l’emittente), il quale non potrà in alcun modo mettersi al riparo dal reato. Va da sé che questa circostanza scoraggerà l’adesione alla procedura in queste ipotesi.

 

Il raddoppio dei termini

L’altra questione connessa alle violazioni penali concerne il raddoppio dei termini di accertamento. La circolare evidenzia che sia per la procedura di collaborazione internazionale sia per quella nazionale il raddoppio rimane sempre operativo in presenza di infedeltà od omissioni che comportano l’obbligo di denuncia per un reato tributario. Ciò a prescindere dal fatto che il perfezionamento della procedura comporti la non punibilità dello stesso. Ne consegue che sarà necessario regolarizzare anche le annualità per le quali si può verificare tale circostanza e quindi i periodi di imposta interessati potrebbero essere dal 2006 al 2013, in caso di presentazione di dichiarazione infedele, ovvero dal 2004 in caso di dichiarazione omessa.

La circolare non affronta la questione dei casi in cui i reati in questione sono estinti per intervenuta prescrizione, confermando così l’interpretazione di molti uffici secondo cui anche se il reato è prescritto scatta il raddoppio dei termini.

Da evidenziare, poi, che il raddoppio dei termini di accertamento e di contestazione delle sanzioni per violazioni al quadro RW si verifica anche nei casi in cui il contribuente ha detenuto le somme non dichiarate in paradisi fiscali a prescindere da qualsivoglia reato. Nel caso invece si tratti di paradisi fiscali, che hanno stipulato con l’Italia, entro il 2 marzo scorso, un accordo per lo scambio di informazioni, il raddoppio in non opera se il contribuente che vuole mantenere le attività oggetto di collaborazione nel paese black list rilascia all’intermediario finanziario estero l’autorizzazione a trasmettere alle autorità italiane tutti i dati concernenti quelle attività. Analoga autorizzazione sarà necessaria, ove successivamente all’attivazione della procedura di voluntary, trasferisca le attività presso un altro intermediario fuori dall’Italia o dagli Stati Ue o aderenti all’accordo See.

Hai un problema relativo a questo argomento?

Registrati ora per inviare una richiesta a più commercialisti gratuitamente.

Iscriviti adesso  

Redazione

Redazione di Rete Commercialisti