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ISTANZE, INTEGRAZIONI MULTIPLEVOLUNTARY DISCLOSURE

Fisco e Tributi 

La formazione del fascicolo soggetta a cambi in corsa. Ok a modifiche nei 30 giorni dall'invio della domanda

In caso di integrazione della richiesta di voluntary disclosure l'istanza che conta è l'ultima. Fino a quel momento il fisco resterà a guardare, consapevole che «la formazione del fascicolo documentale e informativo potrebbe portare a rivedere quanto indicato nel (primo) modello». Il contribuente avrà così 30 giorni di tempo, a partire dall'invio originario, per scoprire le proprie carte all'amministrazione finanziaria. Dal 31° giorno in avanti nulla potrà essere più modificato: in fase di contraddittorio con l'ufficio potrà essere esibita nuova e diversa documentazione, ma questa potrà avere solo «carattere esplicativo di quanto già presentato» ed essere «funzionale a puntualizzare la corretta pretesa». Il contribuente non potrà quindi aggiungere ulteriori fattispecie nella procedura di regolarizzazione rispetto a quelle evidenziate in fase di richiesta di accesso. A precisarlo è la circolare n. 10/E del 2015, firmata da Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle entrate e pubblicata ieri.

 

Chiusura fascicolo. Il provvedimento direttoriale del 30 gennaio 2015 ha dato facoltà a chi aderisce alla voluntary disclosure di presentare un'istanza integrativa del modello iniziale entro 30 giorni dall'invio di quest'ultimo. Ciò, ribadisce la circolare, in quanto la documentazione di supporto potrebbe non essere immediatamente disponibile, soprattutto nel caso della procedura internazionale (che presuppone il recupero dalle banche estere di distinte contabili ed estratti conto per diverse annualità). A tale scopo, una volta definito il quadro d'insieme, l'istante dovrà compilare una nuova richiesta, completa in tutte le sue parti, barrando la casella «istanza integrativa». Nei medesimi 30 giorni sarà possibile anche trasmettere via Pec documenti aggiuntivi: in tali ipotesi, però, sarà necessario accompagnare il tutto con un nuovo prospetto di riconciliazione, «con evidenza delle integrazioni e dei collegamenti relativi all'ultimo modello presentato».

 

Le scadenze. La legge n. 186/2014 fissa come termine ultimo per aderire alla voluntary disclosure il 30 settembre 2015. La deadline, sottolinea l'Agenzia, è tassativa, anche qualora i 30 giorni successivi alla prima presentazione del modello di richiesta di accesso scadano dopo tale data. L'unica eccezione è l'ipotesi di istanza inviata dal tra il 26 e il 30 settembre 2015: a causa dei tempi tecnici di rilascio della ricevuta telematica, per inviare la documentazione di supporto ci saranno sempre cinque giorni di tempo. Un'altra deroga si verifica in caso di decesso dell'autore delle violazioni fiscali interessato alla regolarizzazione: se la morte avviene dopo il 31 maggio 2015, gli eredi potranno beneficiare della proroga di sei mesi prevista in via generale dall'articolo 65 del dpr n. 600/1973. L'istanza di voluntary potrà perciò essere trasmessa entro al 31 dicembre 2015 e gli uffici avranno tempo fino al 30 marzo 2016 per i controlli delle annualità in scadenza.

 

Soggetti collegati. Nella richiesta di collaborazione il contribuente deve indicare i soggetti collegati ai redditi occultati e/o ai capitali irregolarmente detenuti all'estero, anche al fine di consentire la ripartizione delle disponibilità tra gli stessi. I soggetti collegati, spiega la circolare «si identificano in coloro che hanno una posizione rilevante ai fini del monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione o che presentino un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione evidenziato». In presenza di un conto corrente detenuto in Svizzera e intestato al 50% tra A e B, in sede di voluntary A dovrà riportare il codice fiscale di B nella colonna 1. Laddove invece il signor X abbia comprato a Montecarlo un immobile pagando con i redditi sottratti alla società italiana Y (di cui X è socio), allora nel modello andrà inserito il codice fiscale della società Y nella colonna 2. In caso di deleghe e procure ad operare sui conti esteri, infine, «dovrà esserne evidenziato il sostanziale utilizzo». In questi casi, infatti, le sanzioni da quadro RW dovrebbero essere irrogate soltanto nei confronti di chi ha effettivamente movimentato i capitali (procure attive).

 

Dati falsi o incompleti. La circolare puntualizza che la responsabilità penale prevista dall'articolo 5-septies del dl n. 167/1990 in relazione alla veridicità e alla completezza dei contenuti della richiesta, della documentazione e delle informazioni relative, ricade sempre sul contribuente, senza estendersi al né professionista che fornisce supporto in sede di voluntary né all'intermediario abilitato che presenta il modello. Un'interpretazione che però potrebbe vacillare qualora la voluntary sfoci in qualche modo nel penale, dove vige il principio del libero convincimento del giudice. In linea di principio, infatti, il professionista potrebbe essere chiamato a rispondere a titolo di concorso di reato, qualora dovessero emergere elementi volontariamente non presentati (con il consenso del consulente).

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Redazione di Rete Commercialisti