Hai un problema relativo a questo argomento?
Registrati ora per inviare una richiesta a più commercialisti gratuitamente.
Se prima della cartella esattoriale di Equitalia non si riceve un avviso bonario che invita il contribuente a produrre i documenti che attestino la veridicità della propria dichiarazione, essa è da considerarsi nulla. A stabilirlo è la sentenza numero 15312 emessa lo scorso 4 luglio dalla Corte di Cassazione
Se prima della cartella esattoriale di Equitalia non si riceve un avviso bonario che invita il contribuente a produrre i documenti che attestino la veridicità della propria dichiarazione, essa è da considerarsi nulla. A stabilirlo è la sentenza numero 15312 emessa lo scorso 4 luglio dalla Corte di Cassazione. Gli Ermellini della Suprema Corte hanno dunque dato ai cittadini una via di fuga dalle odiate e temute cartelle del Fisco. La sentenza è stata emessa in seguito alla richiesta di chiarimenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate in merito alle dichiarazioni dei redditi di una società romana. Dopo la presentazione delle dichiarazione dei redditi, gli uffici amministrativi dell'Ente di riscossione eseguono le verifiche necessarie su quanto dichiarato. Tali controlli possono avvenire fino alla fine dell'anno successivo alla presentazione del documento. Se l'Agenzia si accorge che ci sono delle discrepanze tra i dati in suo possesso e la dichiarazione, allora provvede a chiedere dei chiarimenti al contribuente. A questo punto è compito del cittadino fornire le prove a sostegno della veridicità della sua posizione. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate ritenga insufficienti o non validi i documenti prodotti, deve inviare al cittadino le motivazioni del suo rigetto dandogli così la possibilità di fare, eventualmente, ricorso.
Se l'Ente non rispetta quest'obbligo ed emette subito la cartella esattoriale, negando così al contribuente la possibilità di difendersi, essa non è valida. Nelle intenzioni della Corte di Cassazione vi è dunque l'intenzione di dare al cittadino tutte le possibilità di chiarimento nonostante l'Agenzia delle Entrate fosse di diverso avviso. Sarà dunque possibile impugnare le cartelle per le quali non vi sia stato un avviso di accertamento precedente. Se invece viene preventivamente comunicato l'avvio di un procedimento di accertamento bisogna recarsi presso la sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza portando con sé tutta la documentazione necessaria a provare che quanto si è dichiarato è vero. Da parte sua, l'Ente è obbligata a prendere in considerazione le carte prodotte dal contribuente e a comunicare tramite una raccomandata, entro trenta giorni, di averlo fatto. A tale raccomandata l'Agenzia può comunque allegare una cartella esattoriale che però può essere contestata dal contribuente con la presentazione di altri documenti. Il modo migliore per far fronte a queste situazioni di certo poco piacevoli è quello di affidarsi sempre ad un consulente fiscale o ad un legale che sarà in grado di gestire professionalmente la situazione prima che si presentino conseguenze nefaste.
Registrati ora per inviare una richiesta a più commercialisti gratuitamente.
Redazione di Rete Commercialisti