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Il 16 ottobre è scaduto il termine per pagare l'acconto sulla Tasi in 5.279 Comuni, tra cui Roma e Milano. Ecco cosa rischia chi non ha pagato.
Giovedì 16 ottobre è scaduto il termine per il versamento della prima rata della Tasi, la nuova imposta sugli immobili che si paga per i cosiddetti servizi indivisibili (manutenzione delle sstrade o illuminazioni pubblica) e pari al 50% dovuto su base annua. Il conto è stato più salato dell'Imu per una famiglia su due. LaUil ha calcolato un costo medio per la nuova imposta di 148 euro (74 euro da versare con l'acconto), ma se si prendono a riferimento le sole città capoluogo l'importo sale a 191 euro medi (96 euro per l'acconto), con punte di 429.
Mentre per i proprietari di immobili che hanno sbagliato a calcolare la Tasi o non si sono accorti di doverla pagare entro lo scorso 16 giugno è stato possibile applicare le disposizioni contenute nell'articolo 10 dello Statuto dei contribuenti, grazie al quale i cittadini in errore hanno evitato di pagare sanzioni e interessi per un periodo ragionevole dopo la scadenza (per circa un mese), non è detto che le stesse considerazioni valgano per il termine del 16 ottobre.
L'articolo 10 dello Statuto, infatti, prevede che il contribuente non deve essere sanzionato se commette una violazione "a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione" o per "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria". Condizioni che non sembrano valere per la prossima scadenza.
I contribuenti che non hanno versato l’acconto TASI entro il 16 giugno o il 16 ottobre, o che hanno versato un importo errato e inferiore al dovuto acconto o saldo della TASI, possono rimediare al pagamento parziale o al mancato pagamento versando la TASI in ritardo. Va pagato l’importo calcolato, sempre con il modello F24, applicando in aggiunta all’importo da versare, gli interessi e sanzioni previsti dala normativa del ravvedimento operoso.
Il ravvedimento operoso, art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, consente ai contribuenti di pagare l’imposta dovuta con una sanzione ridotta rispetto alla normale sanzione del 30% più interessi. Tutto dipende al numero di giorni di ritardo, infatti ci sono tre tipi di ravvedimento. Sono i seguenti:
- Ravvedimento Sprint: è possibile pagare la TASI in ritardo versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 1%, che tra l’altro può essere modificato dai Comuni.
Nel caso dell’acconto TASI dovuto entro il 16 ottobre 2014, è possibile pagarlo entro il 30 ottobre 2014 con applicazione del ravvedimento sprint. E quindi pagando una sanzione dello 0,2% calcolato per ogni giorno di ritardo.
- Ravvedimento Breve: questo tipo di ravvedimento è applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo,. E prevede una sanzione fissa del 3% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 1%. Ma il tasso può essere cambiato a seconda del Comune.
Nel caso dell’acconto TASI dovuto e non versato entro il 16 ottobre 2014, è possibile effettuare il pagamento con ravvedimento breve, e sanzione del 3% in maniera fissa, fino al 16 novembre 2014.
- Ravvedimento Lungo: l’ultimo dei ravvedimenti è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo ed entro il termine di presentazione della dichiarazione TASI relativo all’anno in cui è stata commessa la violazione (30 giugno 2015). Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 1%. Anche in questo caso il tasso può cambiare a seconda del Comune.
Nel caso dell’acconto TASI dovuto e non versato entro il 16 ottobre 2014, è possibile effettuare il pagamento con il ravvedimento lungo, dopo la data del 16 novembre e fino al 30 giugno 2015. E’ possibile altresì effettuare il pagamento dell’acconto TASI per coloro che avevano una scadenza entro il 16 giugno 2014, ossia coloro che hanno l’immobile oggetto del pagamento della TASI con delibera stabilita e pubblicata entro il 23 maggio dal Comune stesso.
Calcolo degli interessi dell’1% da ravvedimento operoso. La formula è la seguente: importo omesso x tasso di interesse x numero di giorni di ritardo, il tutto diviso 36.500.
I contribuenti possono applicare questo ravvedimento e pagare l’imposta, sempre che non si verifichi quanto previsto dal comma 1 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, ossia che il mancato pagamento sia già stato oggetto di azioni di recupero da parte del Comune.
Il comma 1 dell’art. 13 che descrive i ravvedimenti: “La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.
Acconto TASI versato in eccesso. In questo caso, letteralmente opposto a quello sopra considerato, ossia il caso in cui è stata versata una cifra superiore a titolo di acconto rispetto all’importo realmente dovuto, non c’è bisogno di ravvedimento, il contribuente potrà sanare il tutto nel versamento della seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2014, versando la differenza in meno sulla seconda rata ovviamente.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Per quanto riguarda i codici tributo, sono i seguenti:
Il sistema di pagamento è lo stesso della TASI, sempre con il modello F24, ma va spuntata la casella “ravv” relativa al ravvedimento operoso e vanno poi pagate le sanzioni e gli interessi. L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014, ha previsto che le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta quindi utilizzando lo stesso codice tributo, e sommando tutto. Bisogna barrare la casella “ravvedimento” e indicare come “anno di riferimento”, quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Nel caso del ravvedimento operoso è bene accertarsi che il Comune non abbia avviato le attività istruttorie per il recupero delle somme non versate: per usufruire dell'Istituto, infatti, è necessario che "la violazione non sia stata già constatata dagli organi competenti e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche e altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza".
La scadenza del 16 ottobre vale per tutti i contribuenti degli oltre 5.279 Comuni (tra cui 66 città capoluogo come Roma, Milano, Firenze, Bari e Palermo) che hanno presentato le aliquote entro il 10 settembre. Il termine, invece, non riguarda i cittadini dei 2.181 Comuni che hanno già versato la prima rata il 16 giugno e quelli il cui Comune non ha ancora presentato la delibera e che dovranno pagare l'imposta in un'unica soluzione (con l'aliquota minima dell'1 per mille) entro il 16 dicembre, data di scadenza anche per la seconda rata dell'imposta. Sul web si può trovare l'elenco completo delle tariffe stabilite dai Comuni, disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze.
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Redazione di Rete Commercialisti