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PEC: obbligatorio comunicarla entro il 31 ottobre

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Entro il 31 ottobre 2014 gli intermediari, i professionisti e tutti i soggetti sottoposti alle regole antiriciclaggio devono comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC. La comunicazione va effettuata telematicamente (con Entratel o Fisconline) utilizzando il tracciato telematico già predisposto per gli intermediari finanziari con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005.

Per potenziare la lotta all’evasione fiscale e l’antiriciclaggio, lo Stato italiano sta obbligando le categorie professionali a comunicare, entro il 31 ottobre, il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec).

L’unità speciale Ucifi (Ufficio centrale per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali) e la Guardia di Finanza potranno infatti richiedere a tutti i soggetti che devono effettuare gli adempimenti per le norme antiriciclaggio informazioni sulle operazioni e su chi le ha eseguite; tali informazioni dovranno essere richieste e fornite con la Pec.

 

I soggetti coinvolti sono nell’utilizzo obbligatorio della Pec sono:
intermediari finanziari, che potranno fornire chiarimenti sulle operazioni di almeno 15mila euro effettuate con l’estero;
istituti di creditoPoste Italiane, le società di intermediazione immobiliare;
società di investimento a capitale variabile;
professionisti quali promotori finanziari, commercialisti, notai, avvocati, revisori dei conti, esperti contabili;
case da gioco.

 

Con il provvedimento dell'8 agosto 2014 l'Agenzia delle Entrate, congiuntamente con la Guardia di Finanza, ha stabilito le modalità e i termini che intermediari e altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio devono osservare nello scambio di informazioni tra essi e gli organi accertatori.
In particolare è stato stabilito che le richieste e le risposte tra gli organi accertatori e i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono essere effettuate utilizzando il sistema PEC.
 
A tal fine gli intermediari, i professionisti e tutti i soggetti sottoposti alle regole antiriciclaggio devono comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC.
 
La comunicazione va effettuata telematicamente (con Entratel o Fisconline) entro il 31 ottobre 2014,utilizzando il tracciato telematico già predisposto per gli intermediari finanziari con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22.12.2005.
 
Gli intermediari possono utilizzare la casella PEC già comunicata per le richieste e le risposte in materia di indagini finanziarie (art. 32 comma 3 del Dpr 600/73). Solo in questa fattispecie, e se non viene effettuata la comunicazione della PEC entro il 31 ottobre 2014, in automatico si intende confermata quella già comunicata per le richieste e le risposte in materia di indagini finanziarie.
 
Fino al 31.10.2014 le richieste e le relative risposte da parte dei soggetti diversi dagli intermediari finanziari (elencati all'art. 11 commi 1, 2 del Dlgs 231/2007) sono effettuate esclusivamente in forma cartacea, con misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.

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Redazione di Rete Commercialisti