Hai un problema relativo a questo argomento?
Registrati ora per inviare una richiesta a più commercialisti gratuitamente.
COSA FARE?
Il contribuente che riceva richiesta per il controllo formale della dichiarazione deve, entro 30 giorni, produrre copia di ricevute, fatture o contabili comprovanti la spesa sostenuta. Potrebbero occorrere anche ulteriori documenti attestanti il diritto alla detrazione/deduzione operata nella dichiarazione. È il caso, ad esempio, della prescrizione medica per alcune spese sanitarie, o della sentenza di separazione/divorzio per l'assegno corrisposto al coniuge.
Per le spese ripartite in più esercizi, va reperita la documentazione dalla quale è scaturito il diritto, anche se riferita ad esercizi già prescritti. L'ufficio potrebbe chiedere l'originale di ciascun documento per attestare la conformità delle copie.
La prima difesa del contribuente da una possibile rettifica della dichiarazione inizia con la risposta alla richiesta dell'ufficio. È importante, infatti, produrre, fin da subito, tutta la documentazione in proprio possesso, al fine di evitare eventuali “inutili” rettifiche. Al riguardo, non va dimenticato che certificare spese con documentazione falsa costituisce reato.
«Documento falso» è sia quello che certifica spese mai sostenute, ovvero superiori a quelle effettive, sia quello contraffatto o alterato dal contribuente all'insaputa dell'emittente. Non esistono limiti da superare perché sia commesso tale reato essendo sufficiente l'uso del documento fittizio.
L'errore riscontrato in sede di controllo formale può essere sanato beneficiando di sanzioni ridotte. In particolare, è previsto un abbattimento di 2/3 di quelle normalmente irrogabili. Si tratta quindi del 20% in luogo dell'ordinario 30%. Il contribuente deve però provvedere al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario con il quale sono quantificate le nuove imposte dovute, gli interessi e le sanzioni.
È tuttavia possibile il versamento rateale, senza necessità di alcuna di garanzia. Più precisamente, i debiti fino a 5mila euro sono divisibili al massimo in 6 rate trimestrali e, quelli superiori, in un massimo di 20 rate trimestrali.
L'avviso bonario non è un atto immediatamente impugnabile, pertanto, il contribuente dovrà attendere la cartella di pagamento. Quest'atto deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione. Si tratta di un termine perentorio e pertanto eventuali notifiche tardive comportano l'illegittimità della pretesa.
Tuttavia occorre rilevare che la decadenza del potere di accertamento, ovvero la prescrizione del diritto dell'amministrazione, deve essere sollevata solo dinanzi al giudice tributario.
La cartella di pagamento è notificata da Equitalia. È un atto impugnabile per vizi propri e/o per questioni di merito, quando si tratta del primo provvedimento notificato al contribuente. Sono vizi propri tutti gli “errori” commessi nella redazione della cartella, ovvero nella sua notifica.
Questa ipotesi comporta che il ricorso deve essere rivolto direttamente all'agente della riscossione. Sono questioni di merito, invece, l'infondatezza o l'illegittimità della pretesa, come, ad esempio, per l'avviso bonario. Il ricorso dovrà essere rivolto in questo caso all'agenzia delle Entrate e, nel caso, anche a Equitalia.
Quando la cartella di pagamento contiene imposte non superiori a 20mila euro e deve essere impugnata per vizi di merito, è soggetta alla procedura di reclamo/mediazione. Il contribuente, quindi, nel ricorso notificato deve allegare un'istanza di reclamo/mediazione per la quale è prevista una sospensione per la costituzione in giudizio di 90 giorni.
In questo arco temporale, le parti possono provare a raggiungere un accordo per evitare l'instaurarsi del giudizio. In caso positivo, le sanzioni sono ridotte al 40% e il contribuente dovrà versare entro 20 giorni le somme dovute, salva l'ipotesi del pagamento a rate. Qualora non fosse raggiunto l'accordo, il contribuente dovrà costituirsi in giudizio.
Registrati ora per inviare una richiesta a più commercialisti gratuitamente.
Redazione di Rete Commercialisti